Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11151 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a San Marco in Lamis il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16/04/2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 15/09/2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica perchØ estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione e tenuto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 3) della rubrica nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1600,00 di ammenda, con conferma nel resto.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ vizio della motivazione perchØ carente ed illogica in relazione all’art. 131bis cod. pen., considerate le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto, quanto alle circostanze ritenute decisive per escludere la applicazione dell’art. 131bis cod. pen., che si scontravano, tra l’altro con il dato obiettivo della intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di cui all’art. 337 cod. pen., non apparendo sufficiente la argomentazione residua proposta.
2.2.Vizio della motivazione perchØ carente e sostanzialmente omessa quanto alla richiesta difensiva formulata di accesso a sanzione sostitutiva.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.
2.¨ fondata la prima censura difensiva in ordine all’intervenuta violazione di legge in
relazione all’art. 131bis cod. pen., anche quanto al dedotto vizio motivazionale. La Corte di appello ha difatti motivato nel ricostruire la condotta ascritta al ricorrente quanto al profilo relativo alla affermazione della responsabilità, mentre ha di fatto reso una motivazione carente ed insufficiente quanto al tema devoluto relativo alla applicazione al caso di specie della disciplina di cui all’art. 131 -bis cod. pen. Si deve osservare come la Corte di appello abbia richiamato una serie di circostanze e comportamenti successivi rispetto al fatto per il quale Ł stata affermata la responsabilità del ricorrente per come descritta al capo 3) della rubrica, senza effettivamente vagliare la sussistenza dei presupposti legittimanti la disciplina invocata, con specifico riferimento al caso di specie. In tal senso, Ł bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell’istituto, hanno osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell’imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell’indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, Ł stato posto in rilievo che lo stesso istituto Ł, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio ; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario Ł quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo». Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto, ricorrendo un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicchØ la Corte di appello dovrà nuovamente valutare, nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devoluti dalla difesa con l’atto di appello quanto al motivo relativo alla applicazione al caso di specie della disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen., mediante enunciati ed argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822-01).
3.Fondata anche la seconda censura quanto al tema devoluto in ordine alla possibile applicazione nei confronti del ricorrente – attese le caratteristiche della condotta e la pena irrogata – della disciplina in tema di sanzioni sostitutive richiamata dalla difesa ed oggetto di specifica devoluzione, come emergente dal riepilogo dei motivi di appello e dalle censure proposte dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto risulta del tutto omessa, nØ dal complesso delle argomentazioni articolate appare possibile considerare un implicito rigetto del tema devoluto con specifica richiesta. Anche in questo caso la Corte di appello, nell’ambito della propria completa discrezionalità, dovrà provvedere a colmare la lacuna motivazionale riscontrata quanto al tema introdotto dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così Ł deciso, 13/03/2026
Il Consigliere estensore