Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica alla Guida in Ebbrezza con Circostanze Pericolose
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento di deflazione processuale che consente di escludere la punibilità per reati di modesta entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida Notturna in Stato di Ebbrezza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato sia in primo grado dal Tribunale di Castrovillari, sia in appello dalla Corte di Appello di Catanzaro, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, commi 2 lett. c e 2-sexies del Codice della Strada).
Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, confidando di poter ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità.
Il Ricorso in Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
Il motivo principale del ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito si erano limitati a considerare gli elementi costitutivi del reato, senza valutare adeguatamente la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p., che avrebbe portato a una sentenza di proscioglimento.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era generico e non si confrontava specificamente con la solida motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima, infatti, aveva già escluso in modo logico e coerente la possibilità di applicare il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La decisione dei giudici di merito, avallata dalla Cassazione, si basa su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, che andava ben oltre la semplice constatazione dello stato di ebbrezza. Gli elementi che hanno portato a escludere la tenuità del fatto sono stati:
1. L’entità dell’offesa alla sicurezza stradale: La guida in stato di alterazione alcolica rappresenta di per sé un grave pericolo per la collettività.
2. Il lungo tragitto previsto: L’imputato non stava compiendo un breve spostamento, ma avrebbe dovuto percorrere una distanza considerevole, moltiplicando così le occasioni di pericolo.
3. L’attraversamento di centri abitati: Il percorso previsto includeva il passaggio attraverso diverse aree popolate, aumentando il rischio di incidenti con altri veicoli o pedoni.
4. La consapevolezza di una responsabilità aggiuntiva: L’elemento forse più significativo è che l’automobilista si era messo alla guida dopo aver bevuto, pur essendo consapevole di dover trasportare una persona disabile. Questa circostanza ha dimostrato una particolare noncuranza delle proprie responsabilità e della sicurezza altrui.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta un “logico apparato argomentativo”, non soggetto al sindacato di legittimità della Cassazione, che non può riesaminare nel merito i fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è una scappatoia automatica. La sua applicazione richiede un’analisi approfondita della condotta nel suo complesso, considerando non solo il danno o il pericolo causato, ma anche le modalità dell’azione e l’intensità della colpa. Nel caso della guida in stato di ebbrezza, la presenza di circostanze come un lungo percorso, l’orario notturno e, soprattutto, la responsabilità verso passeggeri vulnerabili, può trasformare un reato contravvenzionale in una condotta di tale gravità da non meritare alcuna clemenza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per il reato di guida in stato di ebbrezza?
Sì, in linea di principio è possibile, ma la sua applicazione dipende da una valutazione complessiva della condotta. Come dimostra questa ordinanza, se il giudice rileva circostanze che aumentano la pericolosità del fatto, come un lungo tragitto da percorrere o la responsabilità di trasportare persone vulnerabili, può legittimamente escludere il beneficio.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la non punibilità in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisivi: l’entità dell’offesa alla circolazione stradale, il lungo tragitto che l’imputato avrebbe dovuto percorrere, il passaggio attraverso diversi centri abitati e la circostanza aggravante di essersi messo alla guida pur sapendo di dover trasportare una persona disabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S., per avere guidato in stato ebbrezza in orario notturno.
2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bi cod.pen. assumendo che erano stati, a tal fine, richiamati soltanto i presu posti applicativa della norma incriminatrice
Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici e coerenti alle risultanze processual escluso la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. in mancan dei presupposti legittimanti, in ragione dell’entità dell’offesa alla circola stradale atteso il lungo tragitto stradale che avrebbe dovuto percorrere ricorrente, con intersezione di diversi centri abitati e del fatto che aveva ceduto nell’assunzione di alcol pur consapevole di dovere trasportare una persona disabile. La motivazione non si presta pertanto al sindacato di legit timità essendo espressione di un logico apparato argomentativo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di par ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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