Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35724 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero,/
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro il 20 marzo 2024, in integrale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Castrovillari il 22 giugno 2023 ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolemico pari a 1,44 grammi /litro alla prima prova e 1,61 g./I. alla seconda), fatto commesso il 31 marzo 2019, in ora notturna, invece ha assolto l’imputato perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
Ad avviso del requirente, la Corte territoriale, nel fare applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. avrebbe violato i principi fissati dalla S.C., che si richiamano, in tema di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ed avrebbe trascurato, nel corpo di una motivazione che si addita a contraddittoria e manifestamente illogica, il livello elevato del tasso alcolemico riscontrato, in concreto pari al triplo di quello che comporta la illiceità amministrativa (0,5 g./I.) e al doppio (0,8 g./I.) di quello sufficiente per far scattare la rilevanza penale, l’avere commesso il fatto in piena notte, lungo un’arteria stradale normalmente frequentata, senza che possa ritenersi che avesse compiuto un breve tragitto, quindi con accentuazione del pericolo per la circolazione, nella compresenza di riscontrati indici fisici di indubbia rilevanza (quali alito fortemente vinoso linguaggio sconnesso, andatura barcollante, occhi lucidi etc.), sopravvalutando, per contro, l’incensuratezza ed il comportamento sereno tenuto al momento del controllo, che sarebbero meri elementi “neutri”.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
la Difesa dell’imputato con memorie dell’Il giugno e del 26 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Come condivisibilmente evidenziato dal P.G. di legittimità nella propria requisitoria, il ricorso esprime, in realtà, il mero dissenso soggettivo del aet~ rispetto ad una valutazione che, siccome ontologicamente connaturata da ampi profili di discrezionalità valutativa, non risulta nel caso di specie né immotivata né illogica né incongrua, giustificando l’applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità con l’assenza di condotte pericolose o anomale alla guida da parte dell’imputato, fermato durante un controllo sulla circolazione stradale di tipo routinario e non già a seguito di condotta di guida irregolare, e il valore di poco superiore al tasso alcoolemico rilevante per far ricomprendere l’ipotesi nella lett. c) (1,5 grammi litro), quali elementi indicativi di non gravità in concreto, ed inoltre il comportamento collaborativo e corretto tenuto al momento del controllo da NOME COGNOME e la sua assoluta incensuratezza, indici, ad avviso dei giudici di merito, di assoluta occasionalità della condotta.
La situazione di maggior pericolo connessa, secondo l’id quod plerumque accidit, alla circolazione in ora notturna, sottolineata nell’atto di impugnazione, è stata dalla Corte di appello ritenuta non attuale, sia pure con motivazione implicita, avendo dato atto in sentenza della mancata emersione di «comportamenti di guida inappropriati, imprudenti o pericolosi dell’imputato» (così alla p. 4 della sentenza impugnata).
Consegue la reiezione del ricorso.
Nulla per le spese, essendo il ricorrente Parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27/06/2024.