Guida in Stato d’Ebbrezza: Niente Sconto di Pena per Particolare Tenuità del Fatto se si Causano Danni
L’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia, specialmente in relazione a reati diffusi come la guida in stato di ebbrezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che, anche in questi casi, la valutazione del giudice non può essere superficiale, ma deve considerare ogni aspetto della condotta. Se il guidatore, oltre ad avere un tasso alcolemico elevato, provoca un incidente con danni significativi, le porte per l’applicazione di questo beneficio si chiudono.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La sua situazione era aggravata sia dal tasso alcolemico, rientrante nella fascia più grave prevista dalla legge, sia dal fatto di aver causato un incidente stradale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, l’offesa, nel suo complesso, poteva essere considerata di lieve entità, meritando così l’applicazione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l’operato della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis sulla base di una valutazione completa e articolata degli elementi concreti emersi durante il processo. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede un’analisi approfondita di tutte le peculiarità del caso.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati, richiamando anche una precedente pronuncia delle Sezioni Unite. Per stabilire se un fatto sia di “particolare tenuità”, il giudice deve effettuare una valutazione complessa e congiunta, tenendo conto di tutti gli indicatori previsti dall’articolo 133 del codice penale. Nello specifico, i giudici di merito avevano correttamente considerato tre elementi chiave che, insieme, escludevano la lieve entità dell’offesa:
1. L’elevato tasso alcolemico: Il livello di alcol nel sangue dell’imputato rientrava nella soglia più grave, indicando un alto grado di colpevolezza e un pericolo significativo per la circolazione.
2. La condotta di guida: Il fatto stesso di aver provocato un sinistro stradale testimonia una condotta negligente e pericolosa.
3. L’entità del danno: L’incidente aveva causato danni “ingenti” all’altro veicolo coinvolto, un elemento che incide direttamente sulla gravità del fatto.
La Cassazione ha concluso che queste considerazioni sono logiche, conformi ai principi di diritto e non arbitrarie. Pertanto, la valutazione operata dai giudici di merito non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per evitare le conseguenze della guida in stato di ebbrezza, soprattutto quando alla violazione si aggiungono conseguenze dannose per terzi. La decisione sottolinea che ogni elemento conta: il grado della colpa (evidenziato dal tasso alcolemico), la modalità della condotta (aver causato un incidente) e l’entità del danno o del pericolo. Quando questi indicatori puntano verso una certa gravità, anche per un reato contravvenzionale, l’offesa non può essere considerata “tenue”. Di conseguenza, l’imputato non solo si è visto respingere il ricorso, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per particolare tenuità del fatto?
È una causa di non punibilità applicabile ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa è di minima entità e il comportamento del colpevole non è abituale. La valutazione spetta al giudice caso per caso.
Perché nel caso specifico non è stata applicata la particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché il giudice ha considerato l’offesa non lieve. Questa valutazione si è basata sulla combinazione di tre elementi: l’elevato tasso alcolemico dell’imputato (che integrava l’ipotesi più grave del reato), la condotta di guida che ha portato a un incidente e gli ingenti danni materiali causati al veicolo tamponato.
Provocare un incidente stradale esclude automaticamente l’applicazione di questo beneficio?
Non automaticamente, ma è un elemento molto rilevante. La sentenza chiarisce che il giudice deve valutare l’intera fattispecie. Tuttavia, il fatto di aver causato danni, specialmente se ingenti, unito ad altri indici di gravità come un’elevata alcolemia, rende estremamente difficile che l’offesa possa essere considerata di “particolare tenuità”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/10/1988
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, confermand la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 03.02.2023, h condannato NOME COGNOME Gabriel per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis D.Lvo. n. 285 del 30 aprile 1992. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusion della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per partico tenuità del fatto, sulla base degli elementi venuti in rilievo nella fatti considerata. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusi della punibilità prevista dall’art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità de fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma pri cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da e desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). I giudici di merito hanno considerato che, alla luce del tasso alcolemico riscontrato nell’imputato, che integra la più g ipotesi prevista dalla norma, nonchè della condotta di guida tenuta d predetto imputato, che aveva arrecato danni ingenti alla vettura tamponata può escludersi la particolare tenuità dell’offesa. Si tratta di consider conformi ai principi, non arbitrarie né illogiche, insindacabili nella pre sede di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025.