Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORINO il 06/11/1993
avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale di Torino propone ricorso avverso la sentenza Tribunale di Vercelli che ha dichiarato NOME COGNOME imputato del reato di cui 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
COGNOME Il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare tenuità sull’assunto c trattato di una condotta episodica, rimasta di fatto isolata, tenuto conto de di incensuratezza dell’imputato.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per non aver Giudice operato una valutazione in concreto dell’offensività della condotta, a dello sforamento della soglia prevista dalla più grave ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 186 cod. strada, così disattendendo, in particolare, il principio espres sentenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), a mente del qu “quanto più ci si allontana dal valore soglia tgirt), tanto più è verosimile che ci si t in presenza di un fatto non specialmente esiguo”.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullam con rinvio per nuovo giudizio.
In data 10 febbraio 2025 è pervenuta nota dell’avv. NOME COGNOME difensore di ufficio dell’imputato, che chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittim quello secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatt all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile – in presenza dei presupposti e nel dei limiti fissati dalla norma – con riferimento ad ogni fattispecie criminosa, co il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibil giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità al dell’articolato, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. U, n. 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589). Sulla base di tale principio si è affermat l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cu dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazion
fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez.
58261 del 29/11/2018, Bruno Rv. 274910). Invero, l’art. 131-bis cod. pen., tan nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportat
dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l’appunto ri alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità
tipo bensì l’entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’
dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità
danno o del pericolo, se l’offesa sia di particolare tenuità
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, NOME COGNOME Rv. 285065 – 02, massimata nei seguenti termini: “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’assenza dei presup
per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, ta
generare un pericolo significativo in termini di non esiguità”).
3. Tanto premesso, il Collegio rileva che la sentenza impugnata non si attenuta ai principi testé richiamati. Nel valorizzare l’incensuratezza dell’imput l’episodicità della condotta, il Tribunale non ha operato alcuna valutazion concreto, perché non ha focalizzato gli elementi oggettivi che avrebbe dovut individuare per formulare il giudizio di tenuità del fatto, avendo sostanzialmente esclusivo riferimento a profili soggettivi, quali l’incensuratezza e l’occasional fatto. Riguardo a quest’ultimo, ha parlato di condotta di «non particolare grav quando invece avrebbe dovuto riferirsi ad una condotta di “particolare tenuità”. definitiva, la sentenza impugnata presenta tre profili di erroneità: il primo, cos dalla mancata esplorazione degli elementi oggettivi del fatto; il secondo dall’err utilizzo del canone dell’occasionalità, atteso che, in linea teorica, l’unicità dell’ non ha alcuna incidenza sulla pericolosità della condotta; il terzo concern riferimento al parametro di giudizio della «non particolare gravità» delle modal della condotta, in luogo di quello, corretto, della “particolare tenuità” del fatt
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pe nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME9>
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