Particolare tenuità del fatto: perché il ricorso generico fallisce
La particolare tenuità del fatto è un istituto giuridico che permette di escludere la punibilità per reati che presentano un’offesa minima. Tuttavia, ottenere questo beneficio in sede di legittimità richiede una precisione tecnica assoluta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso quando la difesa si limita a contestazioni generiche.
Il caso e l’oggetto del contendere
Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale, negando l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del Codice Penale. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la scarsa gravità della condotta.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso non può essere accolto se non presenta elementi di novità o critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, l’impugnazione è stata giudicata meramente riproduttiva di quanto già esposto nei gradi precedenti, senza scalfire la logica giuridica utilizzata dai giudici di merito per escludere la particolare tenuità del fatto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla mancanza di specificità del motivo di ricorso. Secondo gli Ermellini, la difesa si è limitata a proporre censure contestative e prive di concretezza, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni fornite dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., fornendo una motivazione corretta e coerente. Quando un ricorso si limita a ripetere profili di censura già esaminati e respinti con argomenti validi, esso deve essere considerato inammissibile. Inoltre, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nella proposizione di un’impugnazione così palesemente infondata, giustificando la condanna pecuniaria aggiuntiva.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità che esige rigore e precisione. Per invocare con successo la particolare tenuità del fatto, non basta dichiarare che il fatto sia lieve, ma occorre dimostrare tecnicamente dove il giudice di merito abbia errato nella sua valutazione. L’inammissibilità comporta conseguenze gravose, non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche sanzioni economiche significative verso la Cassa delle Ammende, sottolineando l’importanza di una strategia difensiva mirata e non ripetitiva.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto?
Si applica quando il reato prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ridiscutere il merito dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità della decisione e della correttezza della motivazione, non può procedere a una nuova valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42738 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42738 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla esclusione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod.pen.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8/9/2023