Furto in Gruppo e Borsa Schermata: No alla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui criteri di applicazione della particolare tenuità del fatto, un istituto giuridico che esclude la punibilità per reati di modesta gravità. Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere quando le modalità concrete dell’azione criminale, pur a fronte di un danno patrimoniale esiguo, possono rivelare una pericolosità tale da impedire l’accesso a questo beneficio. La Suprema Corte ha chiarito che agire in gruppo e utilizzare strumenti sofisticati per commettere un reato sono elementi decisivi nella valutazione del giudice.
Il Caso: Tentato Furto e Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna di una persona per furto. L’imputata aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere considerato di lieve entità. Tuttavia, i giudici di merito avevano respinto questa tesi valorizzando due elementi specifici:
1. L’azione di gruppo: il reato non era stato commesso da una singola persona, ma da un gruppo coordinato.
2. L’uso di una borsa schermata: era stato utilizzato uno strumento appositamente modificato per eludere i sistemi di allarme antitaccheggio dei negozi.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
L’istituto della particolare tenuità del fatto permette al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa al bene giuridico tutelato è minima e il comportamento non risulta abituale. La valutazione non si basa solo sull’entità del danno, ma anche sulle modalità della condotta e sul grado di colpevolezza.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto che le modalità dell’azione fossero indicative di una ‘non lieve pericolosità’ dell’imputata. L’aver agito in gruppo e l’essersi dotati di una borsa schermata non rappresentano una condotta occasionale e banale, ma svelano una certa preparazione e una propensione al crimine che va oltre il singolo, modesto episodio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello ‘adeguata e priva di vizi logici’. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso non evidenziava un errore di diritto, ma tentava di proporre una diversa e più favorevole interpretazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto deve tenere conto del ‘concreto atteggiarsi della fattispecie’. L’agire in gruppo e l’uso di strumenti per eludere i controlli sono elementi concreti che, correttamente valutati dal giudice di merito, dimostrano una pericolosità sociale che osta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ragionamento della Corte territoriale è stato ritenuto coerente e immune da censure.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessiva della condotta. Anche un reato apparentemente minore, come un furto di scarso valore, può non beneficiare della causa di non punibilità se le sue modalità esecutive rivelano premeditazione, organizzazione e una specifica ‘attrezzatura’ criminale. La decisione ribadisce che la pericolosità dell’autore del reato, desunta da elementi oggettivi, è un fattore determinante e ostativo al riconoscimento del beneficio, con la conseguente condanna dell’imputata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Agire in gruppo per commettere un furto esclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa decisione, agire in gruppo, insieme all’uso di strumenti come una borsa schermata, è stato considerato un indicatore di ‘non lieve pericolosità’ che impedisce di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un vizio logico nella motivazione della sentenza precedente, ma si limitava a suggerire una lettura alternativa degli elementi processuali, cosa non permessa nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Cosa comporta per la ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natq . il 04/11/1994
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che l’impugnazione è manifestamente infondata;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. dando rilievo al concreto atteggiarsi della fattispecie, vale a dire l’avere agito in gruppo, con una borsa schermata al fine di evitare i sistemi di antitaccheggio a conferma della non lieve pericolosità della imputata;
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento della sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.