Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte per l’udienza pubblica senza discussione orale del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis. cod. pen.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe, in riforma della la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, del 28 giugno ìr 2017, ha ritenuto prevalenti sulle contestate aggravai-4i le già concesse circostanze attenuanti generiche, e pertanto, ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa, per il resto confermando l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 nn. 2 e cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante mezzo fraudolento consistito nell’allacciare il proprio impianto direttamente alla rete di distribuzione, bypassando il contatore, si impossessava di energia elettrica sottraendola alla rete di distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE e quindi agendo su bene esposto per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio ed utilità. Accertato il Cerignola, denunzia del 20/6/2012.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione (111 relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto ex articolo 131 bis cod. pen., in quanto, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso, la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di motivare al riguardo, né avrebbe giustificato le ragioni del diniego.
A tal proposito il ricorrente evidenzia che aveva documentato l’accordo transattivo intervenuto con RAGIONE_SOCIALE e prodotto le relative ricevute di pagamento, a fronte del debito creatosi, comportamento che avrebbe potuto condurre ad escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, attesa l’esiguità del danno.
Verso tale conclusione avrebbe dovuto la stessa personalità dell’imputato i che annovera un solo precedente penale risalente al lontano 2001.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato in contestazione, trova applicazione la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 625, cod. pen. il quale
stabilisce, nel concorso di almeno due circostanze aggravanti previste dal suddetto articolo, la pena edittale della reclusione da tre a dieci anni.
Tale limite è, dunque, superiore a quello previsto dall’art. 131 bis, comma 1, cod. pen., sia nel testo vigente all’epoca del commesso reato che in quello vigerige, dal 30 dicembre 2022 a seguito delle modifiche di cui alla I. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia). Nel primo caso, infatti, l’applicazione della causa di non punibilità era riservata ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ed oggi a quelli con la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Deve aggiungersi, per completezza espositiva che, ai fini della determinazione della pena detentiva, utile all’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 131 bis, comma 5, cod. pen., si debba tenere conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. E in tale ultima categoria rientrano certamente le aggravanti di cui all’art. 625, cod. pen., che sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando esse un aumento della pena in misura superiore ad un terzo ed essendo la loro determinazione autonoma rispetto alla ipotesi criminosa tipica (cfr. Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018 Passalacqua, Rv. 272190 – 01).
5. E’ vero che la Corte territoriale non risponde al motivo sul punto, di cui pure dà conto a pag. 1 nel “fatto e diritto”, ma il sopra ricordato limite di pena legittima la mancata risposta da parte della Corte territoriale nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo che per la sua manifesta infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (in proposito (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 n. 1982, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, COGNOME ed altri, Rv. 244227; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 dep. 2013, COGNOME ed altro, Rv. 256314). In altra condivisibile pronuncia si è affermato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione d; diritto, all’omissione può porre rimedio, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 3/2/2015, Dell’Utri, Rv. 263980). E più recentemente si è affermato un altrettanto condivisibile orientamento secondo cui, in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in
considerazione un motivo di appello inammissibile “ab origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277281, in un caso di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui l’imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell’invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all’argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado; conf. Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, COGNOME, Rv. 276745)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/10/2024