Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Firenze, dell’i dicembre 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Pisa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen cori messo in Pisa il 4 gennaio 2018.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 b manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudiz richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, c modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 o in reazione al s coi: pen., è della causa di lo sulla tenuità ella attispecie d. p , m., delle le e dell’entità v. 256590) e tobrE 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaila la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indica ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274 comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del c incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a m stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattan ione di quelli i47), dovendo >mpo -tamento alla legge e, ire clausole di osi, luindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. p en., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o on può essere ella r lanifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non puni può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto moti )ilità n esame ‘azionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 28409E – 01) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali prin :ìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nell concrete ( l’azione furtiva aveva ad oggetto beni di valore ed era stata dallo scardinamento della porta di ingresso) non si presta ad esser questa sede. sue modalità ccon ipag nata cen3urata in
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma mis!,ibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somr la di tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Consiglier COGNOME sore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amE nto d spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d Ile ammen Così deciso il 3 ott bre 2024