Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
(iato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli letti i
atti e la sentenza impugnata; motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il del di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen.;
che, con un unico motivo, NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 131bis cod. pen. nonché vizio di motivazione, per avere il giudice del rinvio disattes il motivo di appello concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la condotta criminosa fosse diretta su beni di scarso valor economico (fermagli, penne e matite), presenti in luogo abbandonato e già oggetto di condotte vandaliche ed aggiunge che, peraltro, l’avere riportato in precedenza condanne non costituisce ostacolo all’applicazione del beneficio in parola, dovendosi escludere, alla luce del certificato del casellario giudiziario, il comportamento possa definirsi abituale;
che il decidente, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha riten il fatto non meritevole di apprezzamento in termini di speciale tenuità in ragione sia dell’esistenza di precedenti penali specifici che delle complessive modalità della condotta, atteso che i prevenuti si sono adoperati, in ossequio a predefinit modalità organizzative, per introdursi all’interno di una struttura pubbli violando così la proprietà di un bene destinato alla collettività;
che la censura, dunque, è manifestamente infondata perché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e volta a prefigurare una alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.