Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Furto non è Considerato Lieve
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessa da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale beneficio, chiarendo come il valore e la quantità della merce sottratta possano essere decisivi per escluderlo.
I Fatti di Causa: il Furto di Profumi
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato era stato giudicato colpevole della sottrazione di 193 diffusori di profumo, per un valore commerciale superiore a 200 Euro. Nonostante la difesa avesse richiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale aveva respinto tale istanza, confermando la responsabilità penale dell’imputato, seppur disapplicando l’aggravante della recidiva e rideterminando la pena.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il presunto errore della Corte d’Appello nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte: l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione impugnata. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era stato formulato in maniera generica, senza un confronto specifico con le argomentazioni logiche e ben fondate della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione: Valore e Modalità del Reato
La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, e privo di manifesta illogicità. Il punto centrale della motivazione risiede nella considerazione che il furto di un numero così elevato di articoli (193 diffusori) e di un valore non trascurabile (oltre 200 Euro) non potesse essere considerato “assolutamente esiguo”.
La Corte ha richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, del codice penale, il giudice deve considerare:
* Le modalità della condotta: come è stato commesso il reato.
* Il grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il grado della colpa.
* L’entità del danno o del pericolo: le conseguenze concrete del reato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto rilevanti proprio questi elementi per negare il beneficio, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale approccio, specificando che non è necessaria una disamina di tutti i possibili indicatori, ma è sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti decisivi.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è subordinata a una valutazione rigorosa che va oltre il semplice nomen iuris del reato. Anche un reato comune come il furto può essere ritenuto sufficientemente grave da non meritare il beneficio della non punibilità, qualora le sue modalità concrete – come il numero di oggetti sottratti e il loro valore complessivo – rivelino un’offensività non trascurabile. Per la difesa, ciò significa che non basta invocare genericamente la norma, ma è necessario argomentare specificamente perché, nel caso concreto, tutti gli indici di cui all’art. 133 c.p. depongano per una lesione minima del bene giuridico tutelato.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in un caso di furto?
Può essere esclusa quando le circostanze concrete del reato, come l’elevato numero di oggetti sottratti (in questo caso 193) e un valore economico non irrisorio (superiore a 200 Euro), indicano un’offensività che il giudice non ritiene ‘particolarmente tenue’.
Quali elementi deve valutare il giudice per decidere sulla particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza che se ne desume e dell’entità del danno o del pericolo causato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non si sono confrontati specificamente con la ‘ratio decidendi’ (la logica della decisione) della sentenza impugnata, la quale aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica per negare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 99, comma 4, e 624 cod. pen., disapplicando la recidiva contestata, e, per l’eff rideterminando la pena (fatto commesso in Casteggio il 7 novembre 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto art in assenza di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata – in cui la Corte territoriale ha affermato, in maniera non manifestamente illogica e sulla base di un giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, che il furto diffusori di profumo, di valore superiore ad Euro 200,00, non potesse essere ritenut assolutamente esiguo – e manifestamente infondate, tenuto conto che per il diritto vivente, fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità de il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculi della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., de modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso d specie (vedasi pag. 4, punto 4.1, della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente