Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ERICE il 23/10/1965
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di
appello di Palermo confermava la precedente sentenza del 1 giugno 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato NOME COGNOME alla
pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione
del vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano
ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato contestato;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’invocato art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il dolo necessario
all’integrazione del reato contestato dando rilievo alla chiarezza contenutistica della norma contenente il reato di indebita percezione del reddito di
cittadinanza, tale da escludere eventuali errori di interpretazione da parte del prevenuto;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte palermitana ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla considerevole durata della indebita percezione del reddito di cittadinanza ed alla conseguente impossibilità di ritenere particolarmente tenue l’offesa arrecata con la condotta contestata;
che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente