Particolare tenuità del fatto: non si applica in caso di fuga e lesioni agli agenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Il caso riguardava un individuo che, dopo aver commesso il reato di ricettazione di una moto, si era dato alla fuga causando lesioni agli operanti. La Suprema Corte ha stabilito che una condotta del genere, per la sua gravità e il contesto delittuoso complessivo, esclude la possibilità di riconoscere la minima offensività del reato originario.
I fatti del caso: dalla ricettazione alla fuga
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputazione originaria era di ricettazione di un motociclo. Tuttavia, il caso si era aggravato nel momento in cui l’imputato, a bordo del mezzo illecito, aveva tentato di sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine, opponendo resistenza e provocando lesioni agli agenti.
La difesa sosteneva che il reato di ricettazione, preso singolarmente, potesse rientrare nei limiti della tenuità e che la condotta successiva di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere valutata a favore dell’imputato. La Corte d’Appello, però, aveva respinto questa tesi, ritenendo che la valutazione dovesse essere complessiva.
L’analisi della Corte e l’esclusione della particolare tenuità del fatto
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, confermando pienamente la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede un’analisi globale e non frammentaria della vicenda.
La valutazione complessiva della condotta
Il principio fondamentale richiamato è che, per applicare l’art. 131-bis c.p., l’intera fattispecie concreta, analizzata attraverso gli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza, deve risultare di minima offensività. Nel caso specifico, i giudici hanno correttamente considerato che il reato di ricettazione non era un episodio isolato, ma era inserito in un contesto delittuoso più ampio e grave.
La fuga, la resistenza attiva (“puntando contro gli operanti”) e le lesioni cagionate sono state considerate elementi che dimostrano un’offensività e una gravità del fatto tali da superare la soglia della tenuità. Non è possibile, quindi, scindere artificialmente il reato-presupposto (la ricettazione) dalle condotte immediatamente successive e ad esso collegate.
L’irrilevanza del risarcimento post-fatto
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il valore attribuito all’iniziativa risarcitoria dell’imputato. La Corte ha chiarito che, sebbene il risarcimento del danno possa essere valutato ai fini del riconoscimento di specifiche attenuanti (come quella prevista dall’art. 62 n. 6 c.p.), non è sufficiente a “cancellare” la gravità intrinseca della condotta per qualificarla come di particolare tenuità. La valutazione della minima offensività si basa sul fatto storico nella sua interezza, e l’offensività manifestata con la fuga e le lesioni non può essere superata da una successiva riparazione economica.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sull’esigenza di una valutazione completa e non parziale del comportamento dell’imputato. L’istituto della particolare tenuità del fatto è pensato per escludere la punibilità di reati che, pur formalmente esistenti, non presentano un reale disvalore sociale. Quando, però, il reato si inserisce in un contesto di palese pericolosità e illegalità, come una fuga violenta dalla polizia, viene meno il presupposto stesso della minima offensività. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse logica, completa e aderente ai principi giurisprudenziali consolidati, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione per la particolare tenuità del fatto non può essere atomistica. Il giudice deve considerare l’intera azione delittuosa, comprese le condotte successive che ne manifestano la gravità e la pericolosità. Di conseguenza, anche un reato che astrattamente potrebbe essere considerato di lieve entità perde tale caratteristica se accompagnato da comportamenti che dimostrano un’elevata colpevolezza e un significativo allarme sociale, come la fuga e la resistenza a pubblico ufficiale. Il risarcimento del danno, pur apprezzabile, opera su un piano diverso e non può sanare la gravità originaria del fatto.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è esclusa quando la valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando la condotta, il danno e la colpevolezza, non risulta di minima offensività. Nel caso di specie, la fuga, la resistenza e le lesioni agli agenti hanno integrato una gravità tale da negare il beneficio, nonostante il reato base fosse la ricettazione.
La condotta successiva al reato, come il risarcimento del danno, può rendere il fatto di ‘particolare tenuità’?
No. Secondo questa ordinanza, l’iniziativa risarcitoria può essere valutata per il riconoscimento di specifiche attenuanti (come l’art. 62 n. 6 c.p.), ma non è sufficiente a ridurre la gravità complessiva del fatto ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., se la condotta è stata particolarmente grave e offensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché la decisione della corte d’appello era basata su una valutazione completa e corretta di tutti gli elementi del fatto, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TROPEA il 19/08/1986
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME Riccardo, c m i qu contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-t i3 cod. peri. anche sotto il profilo della mancata considerazione della condotta successiva al fatto-rea sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa valutazion operata in sentenza, valutando tutte le componenti dell’azione e l’inserimento della ricettazi della moto in un più ampio contesto delittuoso;
considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Cort 2, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione compi Essiva fattispecie concreta, che all’esito della attenta valutazione degli indicatori relativi a la al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n 35195 d 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto per il rilievo attribuito alla circ (Is proprio a bordo della moto il ricorrente si era dato alla fuga, puntando contro g i opera cagionando loro lesioni (pag. 3);
ritenuto che la offensività e gravità del fatto è stata ritenuta non superata i 311’iriz risarcitoria assunta dall’imputato, invece, oggetto di separata considerazione ai fini riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.