Particolare Tenuità del Fatto: Niente Beneficio per l’Evasore Abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a evitare la punizione per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, escludendolo nel caso di un’evasione commessa da un soggetto con una chiara tendenza a delinquere.
I fatti del caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per il reato di evasione da una misura custodiale. Non accettando la sentenza di condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto essere considerato talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
Il motivo del ricorso: la richiesta di particolare tenuità del fatto
L’appellante sosteneva che la sua condotta, pur costituendo reato, fosse di gravità talmente esigua da rientrare nell’ambito della non punibilità. Questo istituto giuridico mira a rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà della pena, escludendola quando il fatto, sebbene illecito, non abbia causato un danno o un pericolo significativo e non sia espressione di una reale pericolosità sociale del suo autore.
Le motivazioni della Cassazione: perché è esclusa la particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente valutato due elementi decisivi che impedivano il riconoscimento del beneficio.
La gravità della violazione
In primo luogo, è stata considerata la gravità oggettiva del fatto. L’imputato si era sottratto alla misura custodiale per un ‘apprezzabile lasso temporale’. Questo dettaglio non è stato ritenuto trascurabile, poiché una prolungata assenza indica una maggiore determinazione nel violare la legge e un più serio pregiudizio per le esigenze di controllo e giustizia.
L’abitualità del comportamento
Il secondo e più decisivo elemento è stato individuato nell’abitualità del comportamento dell’imputato. La Corte ha valorizzato due circostanze:
1. Un precedente specifico: l’individuo aveva commesso un analogo episodio di evasione solo pochi mesi prima.
2. Una storia criminale consolidata: i suoi precedenti penali attestavano una ‘recidiva reiterata e infraquinquennale’, ovvero la tendenza a commettere nuovi reati ripetutamente e a breve distanza dalle condanne precedenti.
Questi fattori, nel loro insieme, delineano un profilo di delinquente abituale, incompatibile con la logica della particolare tenuità del fatto, che presuppone una condotta occasionale e non allarmante.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte è chiara: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concessa quando il reato, pur considerato singolarmente, si inserisce in un contesto di abitualità criminale. La gravità della condotta e, soprattutto, la recidiva specifica e reiterata sono indicatori di una pericolosità sociale che il legislatore non intende tollerare. L’ordinanza ribadisce che il beneficio non è un ‘condono’ generalizzato, ma uno strumento da applicare con rigore, solo in assenza di indici che rivelino una personalità incline al delitto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero privo di argomentazioni valide a sostegno della richiesta.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Due elementi principali: la gravità della violazione, data dal considerevole tempo in cui il soggetto si è sottratto alla misura, e l’abitualità del comportamento, desunta da un precedente episodio di evasione e da plurimi precedenti penali con recidiva.
A cosa è stato condannato il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 10762/24 – COGNOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché manifestamente infondato.
L’unico motivo di ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valutato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, la gravità della violazione (dedotta dall’apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto alla misura custodiate), l’abitualità del comportamento (dedotta da un analogo episodio di evasione di pochi mesi precedente quello per cui si procede e dai plurimi precedenti penali attestati dalla recidiva reiterata e infraquinquennale). Elementi, questi, che non consentono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024