Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta alla Non Punibilità
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali, soprattutto se specifici, possano costituire un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo beneficio, delineando il concetto di “condotta abituale”.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, già condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). La difesa dell’imputato aveva articolato il ricorso per Cassazione su tre punti principali:
1. Errata applicazione della norma incriminatrice.
2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
3. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’imputato sosteneva che il fatto commesso fosse di lieve entità e che la sua personalità non giustificasse un trattamento sanzionatorio severo. La Corte di Appello, tuttavia, aveva già respinto tali richieste, confermando la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati e generici. I giudici hanno confermato integralmente la decisione della Corte di Appello, fornendo una chiara spiegazione sui limiti all’applicazione dei benefici richiesti, in particolare quello della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è Stata Esclusa?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, basando la propria decisione su consolidati principi giurisprudenziali.
La Negativa Personalità dell’Imputato e le Attenuanti Generiche
In primo luogo, riguardo alla richiesta di attenuanti generiche, i giudici hanno evidenziato che la Corte di merito aveva correttamente motivato il diniego. La decisione si fondava sulla “negativa personalità dell’imputato”, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici per reati della stessa indole. Secondo la Cassazione, l’assenza di elementi positivi da valutare e la presenza di un curriculum criminale significativo sono sufficienti a giustificare il rigetto delle attenuanti, poiché implicitamente formulano un giudizio di disvalore sulla personalità del soggetto.
Il Carattere Abituale della Condotta come Ostacolo alla Tenuità
Il punto cruciale della decisione riguarda l’esclusione della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che questo beneficio non può essere concesso quando il comportamento dell’autore del reato è “abituale”. Nel caso di specie, i precedenti penali specifici dell’imputato non sono stati considerati episodi isolati, ma la manifestazione di una tendenza a delinquere.
Citando un proprio precedente (Sez. 5, n. 26813/2016), la Corte ha spiegato che la commissione di più reati della stessa indole porta a una valutazione complessiva del “fatto” nella sua dimensione “plurima”. In questo contesto, l’eventuale tenuità del singolo episodio perde di rilevanza, poiché è la serialità della condotta a essere ostativa. Il carattere abituale, quindi, rende l’imputato immeritevole del beneficio, a prescindere dalla gravità del singolo reato contestato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sulle condizioni di accesso ai benefici penali. La decisione ribadisce con forza un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche e, soprattutto, della non punibilità per particolare tenuità, non può prescindere da un’analisi complessiva della storia criminale dell’imputato. I precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento chiave per delineare la personalità e l’abitualità della condotta. Per i professionisti del diritto, ciò significa che una difesa mirata all’ottenimento di tali benefici deve necessariamente confrontarsi con il passato del proprio assistito, cercando di dimostrare, ove possibile, l’occasionalità del fatto e la presenza di elementi positivi di personalità che possano controbilanciare un eventuale curriculum criminale.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha stabilito che i precedenti penali possono essere sufficienti a negare le attenuanti generiche, in quanto sono un indicatore della negativa personalità dell’imputato e della sua propensione a delinquere, specialmente in assenza di altri elementi positivi da valutare.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando il comportamento dell’autore del reato è considerato abituale. L’abitualità, secondo la Corte, è dimostrata dalla presenza di precedenti penali specifici e dalla commissione di più reati della stessa indole, che rendono irrilevante la lieve entità del singolo episodio contestato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti e delle prove?
No, il ricorso in Cassazione può riguardare solo errori di diritto (vizi di legittimità). La ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’apprezzamento della personalità dell’imputato sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e le loro conclusioni, se adeguatamente motivate, non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45069 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 25/05/1978
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 95 d.P.R. 115/2002; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.; 3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisunn, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex nnultis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262 -01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “rado punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente