Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Gravità Concreta Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la gravità concreta di un reato, anche se astrattamente non grave, possa precludere l’accesso a tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La difesa sosteneva che il comportamento del proprio assistito rientrasse nei limiti della minima offensività, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. A sostegno di tale tesi, era stata prodotta anche una memoria difensiva che allegava un’ordinanza di liberazione anticipata relativa ad altri reati.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della gravità del comportamento tenuto dall’imputato. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso il beneficio, basando la sua motivazione su un elemento di fatto decisivo.
Le Motivazioni
La Corte ha stabilito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere condotta analizzando la condotta nel suo complesso. Nel caso di specie, il fattore determinante è stato la “considerevole gravità del fatto in ragione della presenza in un locale pubblico protrattasi per un lasso di tempo indeterminato”.
In altre parole, non è tanto il reato di evasione in sé a essere stato giudicato, quanto le sue specifiche modalità di esecuzione. La permanenza in un luogo pubblico per un periodo non definito è stata interpretata come un indicatore di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con il concetto di “tenuità”.
La Corte ha inoltre precisato che questa motivazione, incentrata sulla gravità concreta del fatto, è di per sé sufficiente a escludere il beneficio. Di conseguenza, la memoria difensiva e i documenti allegati, come l’ordinanza di liberazione anticipata per altri reati, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione. L’analisi del giudice deve concentrarsi esclusivamente sulla gravità dell’episodio specifico per cui si procede, e non su elementi esterni o relativi ad altre vicende giudiziarie del soggetto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non dipende solo dalla natura astratta del reato, ma soprattutto dalle sue modalità concrete. La durata della condotta, il luogo in cui viene commessa e le circostanze specifiche possono trasformare un fatto, potenzialmente di lieve entità, in un comportamento di “considerevole gravità”, precludendo così la non punibilità. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare tali elementi, purché la sua motivazione sia logica e congrua, come avvenuto nel caso di specie.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto in questo caso di evasione?
La non punibilità è stata negata perché la Corte ha ritenuto il fatto di “considerevole gravità”. Tale gravità è stata desunta dalle specifiche modalità della condotta, ovvero la permanenza dell’imputato in un locale pubblico per un periodo di tempo prolungato e indeterminato.
La durata di un reato può influenzarne la gravità ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Sì. Questa ordinanza conferma che la durata della condotta criminale è un elemento rilevante. Il protrarsi dell’evasione nel tempo e in un luogo pubblico è stato considerato un fattore che aumenta la gravità del fatto, rendendolo incompatibile con il requisito della tenuità.
Una precedente buona condotta o provvedimenti favorevoli (come la liberazione anticipata) possono aiutare a ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto?
Non necessariamente. La Corte ha chiarito che, una volta accertata la gravità concreta del singolo fatto per cui si procede, elementi esterni come una memoria difensiva che cita provvedimenti favorevoli relativi ad altri reati diventano irrilevanti per la specifica valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che entrambi i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità del fatto in ragione della presenza in un locale pubblico protrattasi per un lasso di tempo indeterminato; ciò basta ad escludere la rilevanza (in termini di motivazione) della memoria difensiva con cui si allegava una ordinanza di liberazione anticipata relativa ad altri reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024