Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica all’Evasione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto nel contesto del reato di evasione, specialmente quando l’imputato ha un profilo di pericolosità non trascurabile.
I Fatti del Caso: La Violazione della Misura Cautelare
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna sottoposta a una misura custodiale per un reato molto grave, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). La donna veniva trovata a una distanza di 900 metri dalla sua abitazione, violando così le prescrizioni imposte. A sua difesa, l’imputata aveva addotto la necessità di recarsi dalla madre per presunti motivi di salute, giustificazione che non è stata ritenuta credibile dai giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Impugnazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua colpevolezza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo la ricorrente, l’allontanamento, per la sua minima distanza e durata, avrebbe dovuto essere considerato un fatto talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi proposti non erano altro che una riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza che venissero sollevate nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è Stata Esclusa?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato il ragionamento dei giudici di merito. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere limitata al singolo episodio di evasione, ma deve estendersi a un’analisi complessiva del contesto. La Corte ha evidenziato due elementi decisivi per escludere la non punibilità:
1. La Gravità del Reato Sottostante: Il fatto che la misura cautelare fosse stata imposta per un reato di eccezionale gravità come l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga indica una pericolosità sociale dell’imputata che rende la violazione delle prescrizioni un fatto tutt’altro che trascurabile.
2. I Precedenti Penali: La presenza di precedenti penali a carico della ricorrente ha ulteriormente rafforzato la valutazione di “non scarsa offensività” della condotta. Il comportamento dell’imputata non è stato un episodio isolato e occasionale, ma si inserisce in un percorso criminale già delineato.
In sostanza, la Corte ha stabilito che l’evasione, anche se di modesta entità, acquista una gravità maggiore quando commessa da un soggetto già gravato da precedenti e sottoposto a una misura per reati di grave allarme sociale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non è mai meramente aritmetica o limitata alla materialità del fatto. Il giudice deve considerare l’offensività complessiva della condotta, tenendo conto del danno o del pericolo per il bene giuridico tutelato (in questo caso, l’autorità delle decisioni giudiziarie) e del profilo soggettivo dell’autore del reato. Per chi viola una misura restrittiva, la natura del reato per cui tale misura è stata applicata e la sua storia criminale sono fattori determinanti che possono precludere l’accesso al beneficio della non punibilità.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
Sì, ma non è un’applicazione automatica. Come chiarito in questa ordinanza, viene esclusa se il reato per cui era stata disposta la misura custodiale è di particolare gravità e se la persona ha precedenti penali, poiché questi elementi indicano una “non scarsa offensività” della condotta.
Quali elementi considera il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice non si limita all’analisi della singola condotta (es. la distanza dell’allontanamento), ma valuta il contesto complessivo, inclusa la gravità del reato presupposto che ha portato alla misura restrittiva e i precedenti penali dell’imputato. Questi fattori contribuiscono a definire l’offensività del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6909 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANZARO il 10/12/1989
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la riduttiva lettura fornita dalla imputata (la donna veniva trovata alla distanza di 900 metri dall’abitazione ove era ristrett ed è stata esclusa la necessità di doversi recare dalla madre per ipotizzati motivi di salute), h messo in evidenza la non scarsa offensività anche in ragione del reato che era alla base del titolo custodiale non rispettato (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e dei precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.