Particolare tenuità del fatto e violazione dei domiciliari
Il concetto di particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli strumenti più rilevanti nel diritto penale moderno per escludere la punibilità di condotte che, pur integrando un reato, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa della gravità del comportamento e del grado di colpevolezza del soggetto agente.
Il caso dell’evasione per futili motivi
La vicenda analizzata riguarda un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nonostante l’individuo godesse già di ampie autorizzazioni che gli consentivano una significativa autonomia di movimento, ha deciso di allontanarsi arbitrariamente dal luogo di detenzione. La motivazione addotta per tale violazione è stata la partecipazione a una sagra locale, un evento privo di qualsiasi carattere di urgenza o necessità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando la precedente sentenza della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che l’allontanamento ingiustificato, specialmente quando avviene in un contesto di fiducia già accordata attraverso ampie concessioni, impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La condotta è stata giudicata come una violazione non trascurabile degli obblighi di legge.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto. Nel reato di evasione, l’offensività non è misurata esclusivamente dalla durata dell’assenza o dalla distanza percorsa, ma anche dal grado di violazione degli obblighi imposti dall’autorità. Nel caso di specie, il ricorrente godeva di una libertà di movimento superiore alla norma grazie a specifiche autorizzazioni. Il fatto di aver abusato di tale autonomia per scopi puramente ricreativi, come la partecipazione a una sagra paesana, è stato interpretato come un grave tradimento della fiducia riposta dall’autorità giudiziaria. Tale comportamento denota una non scarsa offensività della condotta, rendendo incompatibile l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Le critiche mosse dalla difesa sono state giudicate generiche e meramente lessicali, incapaci di scalfire la solidità della motivazione espressa nei gradi di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando la condotta del reo manifesta un palese disprezzo per le prescrizioni giudiziarie. Chi beneficia di misure meno afflittive, come i domiciliari con permessi, ha il dovere di rispettare rigorosamente i limiti imposti. L’abuso di tali concessioni per motivi futili aggrava la posizione dell’imputato, precludendo l’accesso a benefici legali volti a premiare condotte di minima entità. La decisione sottolinea l’importanza di una condotta irreprensibile durante l’esecuzione di misure cautelari per evitare conseguenze sanzionatorie ulteriori e il rigetto di istanze difensive basate sulla tenuità del reato.
Si può applicare la particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
Sì, è teoricamente possibile, ma il giudice deve valutare la scarsa offensività della condotta. Se l’allontanamento avviene tradendo la fiducia dell’autorità o per motivi futili, il beneficio viene generalmente negato.
Cosa succede se si violano i domiciliari per andare a una festa?
Tale comportamento integra il reato di evasione. La giurisprudenza tende a considerare questa condotta come non tenue, escludendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa del disprezzo mostrato verso le prescrizioni giudiziarie.
Perché il tradimento della fiducia influisce sulla punibilità?
Perché la concessione di permessi o autonomia durante i domiciliari si basa sulla fiducia nel reo. Abusare di queste concessioni dimostra una maggiore gravità del fatto e una pericolosità che impedisce di considerare il reato come di minima entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49569 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49569 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Venezia che ha apprezzato la non scarsa offensività dell’evasione in ragione dell’ampia fiducia trad dal ricorrente allorché, nonostante ampie autorizzazioni che gli consentivano una elevat autonomia nonostante la misura cautelare domiciliare in atto, si allontanava dal luogo detenzione per la partecipazione ad una sagra, evenienza solo apoditticamente confutata svolgendo critiche meramente lessicali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.