Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenz impugnata;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del motivo di ricorso, anche con conclusioni del 07/02/
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 04/07/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del 10/10/2022, con la quale COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto al capo c) (artt. 56, 110, 640, comma 2, n. 1, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att.cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché contraddittoria perché omessa in relazione alla richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in mancanza di una verifica globale e complessiva della ricorrenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della disciplina invocata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa ha ribadito le proprie conclusioni con memoria del 07/02/2024.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
La Corte di appello ha incensurabilmente escluso la possibilità di applicare all’imputazione contestata ed oggetto di condanna la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., con motivazione logica ed articolata, che non si presta a rilievi in questa sede. La Corte di appello ha, difatti evidenziato, rispetto al tentativo di truffa posto in essere (in danno del comune per falsi incidenti con conseguenti danni riportati a causa del dissesto delle strade comunali, mediante predisposizione di falsa documentazione e con organizzazione di mezzi e persone destinate a rendere una falsa testimonianza, dopo una falsa dichiarazione quanto alla caduta al danno riportato) che il fatto in relazione anche agli interessi pubblicistici lesi, con conseguente danno dell’erario degli
enti locali ed anche della collettività, non poteva certamente ritenersi connotato da particolare tenuità. La Corte ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fog ‘letta, Rv. 273678-01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01).
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 Febbraio 2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME Turtur
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DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
TORTE CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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