Particolare tenuità del fatto e spaccio: i limiti della non punibilità
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale per evitare la sanzione penale in casi di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, specialmente quando si parla di reati legati al traffico di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito perché la ripetizione delle condotte sia incompatibile con questo beneficio.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per episodi di cessione di sostanze stupefacenti. La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella particolare tenuità del fatto, permettendo così l’esclusione della punibilità. Il ricorso si basava essenzialmente su una contestazione della valutazione delle prove effettuata nei gradi precedenti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, i motivi presentati erano una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto in appello. In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o una lettura alternativa delle risultanze istruttorie in sede di legittimità, poiché il compito della Corte è verificare la correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata, non rifare il processo.
Quando la particolare tenuità del fatto viene negata
Il punto centrale della decisione riguarda la natura delle condotte poste in essere. La Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente il diniego del beneficio evidenziando la pluralità delle condotte di cessione. Quando lo spaccio non è un episodio isolato ma si articola in più atti accertati, viene meno il requisito della non abitualità e della scarsa offensività complessiva richiesto dalla norma.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura ripetitiva del comportamento delittuoso. La pluralità di cessioni di sostanza stupefacente, accertata durante le fasi di merito, configura una situazione che eccede i confini della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno sottolineato che la motivazione fornita nel grado precedente era congrua e priva di vizi logici, rendendo il ricorso del tutto infondato. Inoltre, la presentazione di un ricorso basato su motivi già ampiamente trattati e privo di nuovi spunti di diritto ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come una sorta di salvacondotto automatico per reati che presentano una reiterazione nel tempo. La pluralità delle azioni criminose è un ostacolo insormontabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Per chi opera nel settore legale, questo provvedimento conferma l’importanza di valutare attentamente la condotta complessiva dell’imputato prima di proporre ricorsi basati esclusivamente sulla tenuità dell’offesa, specialmente in ambiti delicati come quello degli stupefacenti.
Quando si può invocare la particolare tenuità del fatto?
Si può invocare quando il reato prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni e l’offesa risulta di particolare tenuità per le modalità della condotta e l’esiguità del danno.
Perché la pluralità di cessioni di droga impedisce il beneficio?
Perché la ripetizione della condotta dimostra che il fatto non è occasionale, venendo meno uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione della causa di non punibilità.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è giudicato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44059 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente motivato la mancata applicazione dell’invocata causa di non punibilità in ragione della pluralità delle c t or dotte di cessione di sostanza stupefacente poste in essere dall’imputatoaértate;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispett a quella operata nelle sentenze di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.