Particolare Tenuità del Fatto: Non Applicabile allo Spaccio Abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità che permette di escludere la sanzione penale per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in materia di stupefacenti, stabilendo che non può essere concesso quando lo spaccio, seppur rudimentale, costituisce un’attività abituale e fonte di reddito.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un giovane che aveva presentato ricorso avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa sosteneva l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, basandosi su due elementi principali: l’occasionalità della condotta e l’esiguo quantitativo di droga rinvenuto (circa 50 grammi di marijuana in un locale e altri 30 grammi sulla sua persona).
L’imputato sperava che la modesta entità del traffico potesse portare a un proscioglimento, ma la valutazione dei giudici è andata oltre il singolo episodio.
Particolare Tenuità del Fatto: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i presupposti per l’applicazione della non punibilità erano insussistenti. La decisione si fonda su un’analisi complessiva della condotta dell’imputato, che ha rivelato un quadro ben diverso da quello di un’attività meramente sporadica.
Secondo la Corte, non basta guardare al singolo quantitativo di droga o alla natura elementare dell’organizzazione. È necessario valutare se il comportamento dell’imputato sia sintomatico di un suo stabile inserimento nel mercato illegale degli stupefacenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, delineavano un’attività di spaccio non occasionale, ma continuativa. In primo luogo, è emerso che lo spaccio rappresentava per l’imputato l’unica fonte di reddito, un dato che di per sé contrasta con il carattere della sporadicità.
Inoltre, sono state considerate decisive le seguenti circostanze:
* Strumentazione: La presenza di strumenti per la pesatura e la custodia della sostanza stupefacente indicava una preparazione all’attività di spaccio.
* Luogo dedicato: L’utilizzo di un locale specifico per detenere parte della droga suggeriva una logistica, seppur minima, finalizzata alla vendita.
* Mezzo di trasporto: L’uso di un motociclo per effettuare le cessioni confermava l’esistenza di un’attività organizzata per raggiungere i clienti.
Questi fattori, secondo i giudici, dimostrano che la condotta contestata non era un episodio isolato, ma una vera e propria attività economica illecita. Di conseguenza, l’offesa al bene giuridico tutelato non poteva essere considerata di ‘particolare tenuità’.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non si limita a un calcolo quantitativo, ma richiede un’analisi qualitativa e contestuale della condotta. Anche uno spaccio su piccola scala può essere escluso dal beneficio della non punibilità se si dimostra che è abituale e costituisce una fonte di sostentamento per chi lo compie.
La decisione serve da monito: l’occasionalità della condotta è un requisito essenziale e non può essere confusa con un’attività criminale strutturata, per quanto rudimentale possa apparire. Per la legge, la continuità e la finalità di profitto sono indici di una gravità che non merita clemenza.
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata in questo caso di spaccio?
La Corte ha ritenuto che la condotta non fosse occasionale, ma rappresentasse un’attività sistematica e l’unica fonte di reddito dell’imputato, dimostrando così un suo stabile inserimento nel mercato della droga, incompatibile con il beneficio.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere l’occasionalità della condotta?
La Corte ha valutato la presenza di strumentazione per la pesatura e la custodia della droga, la detenzione della sostanza in parte in un locale e in parte sulla persona, l’uso di un locale adibito allo scopo e l’utilizzo di un motociclo per effettuare le consegne.
Un esiguo quantitativo di droga garantisce l’applicazione della non punibilità?
No. Come dimostra questa ordinanza, anche un quantitativo esiguo di sostanza stupefacente non è sufficiente per ottenere la non punibilità se le altre circostanze del caso indicano che lo spaccio è un’attività abituale e non un episodio isolato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 08/06/2000
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale in riforma della sentenza di primo grado, il giudice territoriale ha rideterminato la pena
reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, il vizio della motivazione in ord all’affermazione della responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità
cui all’art. 131 bis cod. pen.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, prima censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza del
predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secon grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 60
comma, 3 cod. proc. pen.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punib della particolare tenuità del fatto sono invece insindacabili in cassazione ove siano sorrett
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni decisunn. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners
adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da viz insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorr relazione alla occasionalità della condotta e l’esiguo quantitativo di sostanza stupefacen evidenziando che la condotta contestata per quanto rudimentale è sintomatica di un inserimento dell’imputato nel mercato della droga, da cui traeva l’unica fonte di reddito, come si evince d sussistenza di strumentazioni atta alla pesatura alla custodia della sostanza stupefacente (pa a grammi 49,72 di marijuana detenuta nel locale e atri grammi 30,57 della medesima sostanza sulla propria persona), presso un locale allo scopo adibito, all’utilizzo di un motocic effettuare le cessioni.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente