Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Oliveto Citra (Sa) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/4/2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/4/2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, concedeva a NOME COGNOME la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena nella misura del dispositivo con riguardo al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulle modalità del fatto e sulla pericolosità della sostanza detenuta; entrambi gli argomenti, tuttavia, risulterebbero privi di rilievo, sia perché il ricorrente sarebbe sogget incensurato (che, peraltro, avrebbe dimostrato totale inesperienza nel settore), sia perché la quantità di eroina in sequestro sarebbe pari soltanto a 1,7 grammi, idonei a ricavare solo 7 dosi medie singole (la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, avrebbe riconosciuto l’esimente anche in presenza di 15 dosi di cocaina e 16 di crack). La sentenza, peraltro, non avrebbe considerato il modesto lucro ricavabile dalla cessione, la non abitualità della condotta e la contestazione originaria ai sensi del comma 5 citato. L’omessa valutazione di tutti questi elementi, in uno con l’errata valutazione di quelli citati, renderebbe la motivazione, pertanto, carente, contraddittoria ed illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
La Corte di appello, pronunciandosi sul relativo motivo di gravame, ha negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziando le “complessive circostanze e modalità del fatto, denotanti una certa professionalità dell’attività illecita”, oltre “pericolosità intrinseca” dello stupefacente detenuto.
4.1. Ebbene, mentre quest’ultimo argomento risulta inadeguato, in quanto la norma non esclude dalla sua applicazione i reati concernenti droghe pesanti, quando riconosciuti nella forma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (e nel conseguente trattamento sanzionatorio minimo), la prima considerazione spesa dalla Corte d’appello risulta adeguata e sufficiente a fondare il diniego della causa di non punibilità in esame. Il richiamo alle “complessive circostanze e modalità del fatto”, invero, non può ritenersi generico, in quanto le stesse risultano adeguatamente descritte nella precedente parte della motivazione, in punto di responsabilità: dai pacifici esiti istruttori, infatti emerso che il ricorrente era stato arrestato in flagranza per aver ceduto una dose di stupefacente, risultando poi in possesso di 7 dosi di eroina già suddivise e dal peso pressoché equivalente (come analiticamente indicato in sentenza), occultate all’interno degli slip. Di seguito, nel corso della perquisizione domiciliare, erano stati rinvenuti – per quel qui di rilievo – un bilancino di precisione e strumenti a al confezionamento dello stupefacente, tra cui buste di cellophare tagliate in
maniera circolare uguale ai ritagli con cui erano state confezionate le dosi di eroina trovate in dosso al ricorrente.
4.2. Con questi argomenti, non contestati nei loro caratteri oggettivi, la sentenza ha dunque adeguatamente preso in esame i criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., richiamato dall’art. 131-bis in esame, ed in particolare quelli indicati al numero 1), relativi alla natura, alla specie, ai mezzi e, in generale, al modalità dell’azione: con valutazione congrua e non manifestamente illogica, come tale non censurabile, la sentenza ha quindi evidenziato la presenza di sintomi di una “certa professionalità dell’attività illecita”, di per sé incompatibile co riconoscimento di una offesa di particolare tenuità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
II Epnsigliere estensore
Il Presidente