Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 289 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALI’ TERME il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di COGNOME NOME, che ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, e di COGNOME NOME, che ha rivolto critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità di all’art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dal Corte di appello;
rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenzi nel negare le attenuanti generiche al COGNOME, come dovesse tenersi conto del quantitativo della sostanza stupefacente, dato che non viene certo meno alla luce della riqualificazione giuridic ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 effettuata in primo grado, oltre che per la personalità d ricorrente gravato da precedenti penali;
ritenuto che, anche in ordine alla COGNOME, con ragionamento giuridico non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha negato l’applicazione della causa di non punibili ragione della considerevole quantità di sostanza stupefacente e della valutazione complessiva della condotta non tenue;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022