Particolare tenuità del fatto e reati di droga
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di applicabilità della particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti. Il caso riguarda un imputato condannato per attività di spaccio che aveva richiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha chiarito che il contesto ambientale in cui avviene il reato è determinante per valutare l’entità dell’offesa.
L’analisi dei fatti e il contesto operativo
L’imputato era stato sorpreso a cedere sostanze stupefacenti all’interno di una zona urbana nota per essere una piazza di spaccio. In sede di appello, i giudici avevano già negato l’esiguità del danno, sottolineando come la condotta non potesse essere considerata isolata o di scarso rilievo sociale. Il ricorso per Cassazione contestava sia il diniego dell’esimente sia la severità della pena inflitta.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che operare in una piazza di spaccio strutturata impedisce di ritenere l’offesa come minima. Inoltre, la determinazione della sanzione è stata giudicata corretta poiché basata su elementi oggettivi quali il quantitativo di sostanza e l’abitualità del comportamento delittuoso.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si concentrano sulla natura del bene giuridico protetto: la salute pubblica. La Cassazione evidenzia che la cessione di droga in contesti organizzati o piazze di spaccio note aggrava la portata dell’offesa, rendendo incompatibile la condotta con la particolare tenuità del fatto. La Corte di appello aveva già motivato adeguatamente il diniego, osservando che le modalità del fatto dimostravano una pericolosità sociale non trascurabile. Per quanto riguarda la pena, i giudici hanno confermato che il calcolo basato sulla reiterazione dello spaccio e sul volume delle sostanze trattate rispetta i criteri di logicità e proporzionalità richiesti dalla legge.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte ribadiscono un orientamento rigoroso. Chi opera in contesti di spaccio professionale o abituale non può beneficiare di sconti legati alla tenuità dell’offesa. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di valutare non solo il singolo atto di cessione, ma l’intero scenario criminale in cui esso si inserisce.
Perché lo spaccio in una piazza nota esclude la tenuità del fatto?
Perché il contesto organizzato dimostra una maggiore gravità dell’offesa alla salute pubblica e una pericolosità sociale incompatibile con il concetto di minima offesa.
Quali elementi pesano sul calcolo della pena per droga?
I giudici valutano principalmente il quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata e il carattere abituale o reiterato dell’attività di spaccio.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39636 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particol tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Roma fornito adeguata motivazione, evidenziando che le modalità del fatto (cessione operata nel conteso di una nota “piazza di spaccio”) non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l’offesa arrecata bene giuridico della salute protetto dalla norma incriminatrice;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la determinazione della pena è stata oggetto di una corretta disamina affrontata nella sentenza impugnata, considerati i riferimenti quantitativo della sostanza stupefacente ed al carattere abituale e reiterativo dello spacci desunto da indici probatori valutati in modo non illogico;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Pre idente