Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9299 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9299 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA GLYPH
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, con riferimento al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente spiegato come non possa in alcun modo dubitarsi del dolo dell’imputato, il quale, benché tenuto, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pomezia, è stato sorpreso nel territorio di quello di Roma, ove si era portato senza autorizzazione né credibile giustificazione;
che la decisione impugnata è parimenti incensurabile nella parte relativa all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che i giudici di merito hanno negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile, tra l’altro, dalla distanza tra il luogo in cui NOME avrebbe dovuto mantenersi e quello in cui egli si è, invece, portato, e dalla spregiudicatezza mostrata dall’agente nel rendere giustificazioni del tutto inverosimili;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che ineccepibili sono, ancora, i rilievi dedicati dai giudici di merito all’ tutt’altro che lieve, del fatto ascritto all’imputato ed al trattamento sanzio avuto riguardo sia all’insussistenza di elementi che giustifichino la concess delle circostanze attenuanti generiche che alle negative informazioni acquisite ordine al vissuto dell’imputato, gravato da condanne irrevocabili per reat materia di armi e sostanze stupefacenti, nonché contro il patrimonio;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generich giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente al personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzio esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
che, quanto alla misura della pena inflitta, il Tribunale ha inflitto all’o ricorrente una sanzione pari al minimo edittale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2025.