Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la ‘requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorrente è condanNOME alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 400,00 di multa, per il reato d all’art. 2 L. n. 638/1983 per non aver versato all’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipe pari a euro 12.210,28 per il periodo dicembre 2016 a novembre 2017.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, COGNOME lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia effettua una valutazione complessiva della fattispecie concreta e specificatamente RAGIONE_SOCIALE modalità del condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno e del pericolo. In particolare, il ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell’imputato, l’entità del superamento d soglia di punibilità, pari a soli euro 2.210,28, la occasionalità della condotta.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ord alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e in ·ordine alla quantificazione trattamento sanzioNOMErio. Il giudice di merito non ha considerato gli elementi positivi susce di apprezzamento al fine della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, come l’ incensuratezz dell’imputato e la unicità della violazione, mai verificatasi né precedentement successivamente al periodo contestato.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla statuizione relat pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte civile nel giudizio di appello. Rappresenta che Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame sollevato dall’imputato avverso la sent emessa dal giudice di primo grado, e conseguentemente ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio, tuttavia errando nel condannare l’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favor della parte civile nel giudizio d’appello, che avrebbe dovuto quantomeno compensare.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall’ar cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattis concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità d condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine
alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legi siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronunc RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici.
Peraltro, si osserva che la giurisprudenza, con riferimento ai reati tributari caratt dalla soglia di punibilità, ha precisato che solo il superamento in misura significativa dell di punibilità preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per par tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, il giudic procedere a valutare i restanti parametri afferenti la fattispecie concreta nella sua globalit 3. n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931). Pertanto, si è affermato che la causa di non punibili prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardat ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, ritenendosi legittima l’esclusione della ca non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per ammontare superiore all’11°/0 dell’importo della soglia stessa (Sez.3 n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946) mentre ha ritenuto che sia applicabile la causa di non punibilità prevista dal 131-bis cod. pen., in assenza di ulteriori elementi ostativi, laddove la omissione abbia rigua un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, ovvero sia eccedente la sogli punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4 % circa dell’importo della soglia stessa (Sez.3, n. 12906 del 13/11/2018, Rv. 276546).
1. Orbene, nel caso in disamina, il giudice a quo, nel negare il riconoscimento della ca di non punibilità, ha ritenuto decisivo ed assorbente il parametro relativo all’ammontare somme non versate, pari a euro 12.210,28, onde non occorreva valutare i restanti parametri affèrenti . la condotta nella sua ihterezza. Nè può ritenersi fondata la doglia . nza relativa al minimb superamento del valore soglia, COGNOME posto che la divergenza tra gli importi non versati e la sogl di non punibilità ammonta a euro 2.210,28, importo che non può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa, pari a euro 10.000,00, di quasi il 2 5 % dell’importo della soglia stessa: motivazione senz’altro congrua ed esente da vizi logico – giu
Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ne ha negato il riconoscimento, facendo richiamo all’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme non versate e alla loro destinazione pubblica: motivazione senz’altro adeguata, tanto più che la Corte di appello ha evidenziato anche l’assenza di elementi positivi, peraltro neppure addotti dal ricorrente che limitato a richiamare l’incensuratezza e l’episodicità del fatto, senza tener conto che il ma riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modific dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concession diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. del 08/06/2022, Rv. 283489).
La Corte territoriale non ha accolto la richiesta di riduzione della somma liquidata a di risarcimento e la riduzione o la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Il giudice di me
ha accolto il motivo di gravame inerente alla sussistenza della continuazione, confermando fatto e l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme non versate all’RAGIONE_SOCIALE. L’accoglimento del motivo di gravame non comporta quindi alcuna conseguenza in ordine alle statuizioni inerenti alle spese di giud né alla misura del risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita, nella all’RAGIONE_SOCIALE, non essendovi alcuna socconnbenza della parte civile.
Alla declaratoria dell’inannnnissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità. A carico del ricorrente vanno altresì po secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civil da liquidarsi in complessivi euro 1500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p civile che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente