Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice di pace della stessa città il 29 marzo 2022, ha sostituito la pena di 5.000 di ammenda, applicata a NOME COGNOME per aver commesso il reato sanzionato dall’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con l’espulsione dal territorio nazionale, e confermato, nel resto, l’impugnata decisione.
NOME COGNOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice di merito illegittimamente disatteso, sulla base di una allegata, ontologica incompatibilità tra gli istituti e in contrasto con quanto già statuito dalla Corte costituzionale ccl i la sentenza n. 250 del 2010, la richiesta di declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
Rileva, al riguardo, che il fatto accertato non ha determinato pregiudizio all’ordine ed alla sicurezza pubblica e che la pena irrogata è sproporzionata per eccesso rispetto alla sua giovane età ed alla pregressa condizione di incensuratezza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 10 gennaio 2024, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è applicabile, ricorrendone i presupposti, ai reati che scaturiscono dell’ingresso e dal soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche a quello punito dall’art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, COGNOME Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, COGNOME, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855).
Errato si palesa, pertanto, in linea di principio, l’assunto sotteso alla decisione impugnata, imperniato sulla preclusione, per il giudice, della possibilità
di apprezzare l’eventuale, particolare tenuità di un fatto che, nella prospettiva del Tribunale fiorentino, il legislatore avrebbe ritenuto, comunque, meritevole di sanzione penale.
Il ricorrente, nondimeno, nell’articolare la censura avverso la decisione impugnata, omette di confrontarsi con le diverse, e più pregnanti, argomentazioni utilizzate, in proposito, nella sentenza di primo grado, che il giudice di appello espressamente richiama, in ottica di piena condivisione, e che, avuto riguardo al tenore conferme delle decisioni, si saldano con quanto affermato dal Tribunale, andando a costituire un unico apparato motivazionale.
Il Giudice di pace ha curato, invero, di verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 28 settembre 200, n. 274, che ricorrono quando, «rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato».
Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la ‘particolare tenuità’ sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costitui dall’esiguità del danno o del pericolo, dall’occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, COGNOME, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, COGNOME, Rv. 234577).
Il Giudice di pace ha, come detto, adempiuto a tale obbligo, indicando, quali fattori ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto l’indisponibilità da parte dell’imputato, di documenti di identità, di regolare occupazione lavorativa e di stabile domicilio, nonché l’essere stato egli già fotosegnalato in nove precedenti occasioni: elementi, questi, che il ricorrente, nello svolgere contestazioni affette da insuperabile genericità, mostra di trascurare.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso il 02/02/2024.