Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26974 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Canicattì il 10/01/2000, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 14/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha concl
per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 14/11/2024, il Tribunale di Caltanissetta condannava NOME COGNOME alla pena condizionalmente sospesa di euro 12.000,00 di ammenda in relazione ad una serie di violazioni della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni sanzionate dall’art. 55 d 81/2008.
Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l’imput lamentando con un unico motivo, violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., illegittimament denegato in ragione del numero delle violazioni (circostanza che non esclude automaticamente
la non abitualità del comportamento) e della condotta post factum, nonostante risultasse che il Condello avesse ottemperato alle prescrizioni impartite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nella contigua materia delle contravvenzioni in materia ambientale punite da 152/2006, in cui trova applicazione la disciplina di estinzione anticipata di cui agl bis ss. del medesimo decreto, ricalcata su quella prevista dagli articoli 20 e seguent legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 284942 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 29351 del 05/0 Ponticelli, n.m.; Sez. 3, Sentenza n. 28484 del 12/06/2024; COGNOME n.m.; Sez. 3, n 01/02/2024, Aronne, n.m.) che l’art. 131-bis cod. pen. (il quale prevede la «non pu fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericol sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»), oltre al del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovv pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntame alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la partico dell’offesa e la non abitualità del comportamento» (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, n.m.).
Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata allo sc legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «mo condotta» e «l’esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei c dall’articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni al dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requi l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista qu abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale c esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto de della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsias violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta
punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto dell sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/201 Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che n bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccani processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fa
Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sos punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’ist non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazio giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della p il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile que punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittal abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad es particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».
Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 0 stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratter a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o grado della colpevolezza. L’istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di es dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e def s’intrecciano coerentemente».
Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del be protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave a la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/201 citata).
Concludono le Sezioni Unite COGNOME nel senso che «si è qui entro la distinzione legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti g concretamente realizzati dall’agente … Allora, essendo in considerazione la caratter fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non s considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontol l’applicazione del nuovo istituto».
Tali dicta si fondano su una interpretazione di tipo letterale e sistematico della n il Collegio condivide.
Tuttavia, nel caso in esame, occorre procedere ad una ulteriore valutazio sistematico, coerentemente con la concreta disciplina approntata dal legislatore in
alla particolare natura del bene giuridico tutelato e con la natura di “reati di per delle contravvenzioni in parola (non a caso il comma 3 dell’articolo 20 d. Igs. 758/199 che «con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro»).
Il meccanismo, di cui gli articoli in parola costituiscono l’archetipo, è stato, con d. Igs. n. 150/2022 (lo stesso che ha modificato l’art. 131-bis cod. pen.) a sua volta in modo analogo in riferimento alle contravvenzioni in materia di alimenti «che hanno c un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o r (art. 12-ter e ss. della I. 283/1962), così evidenziandosi come quello della «rimovi effetti» sia ormai un principio di legislazione ampiamente utilizzato con finalità de anche in grado di sortire un effetto riparatorio/ripristinatorio.
Tale sistema, evidenzia la dottrina, ruotando su comportamenti «controffensivi» tem dello stesso reo, collima perfettamente con l’idea rieducativa della pena, ponendosi perfetto ossequio al precetto costituzionale e soddisfacendo, nel contempo, anche esi general-prevenzione positiva (i.e. di orientamento culturale dei consociati).
Il testo della norma (che consente di imporre «specifiche misure atte a far cessare per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro») induce a ritenere operare una verifica fattuale delle conseguenze effettivamente già prodotte dalla incriminata, procedendo ad una applicazione del c.d. principio di offensività «in concre ribadito da Corte cost. n. 141/2019, secondo cui tale principio opera «su due piani d un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repres fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di ben ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività “in astratto”).
Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punit dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitud (cosiddetta offensività “in concreto”)».
Un giudizio, quindi, sul fatto storico, analogo a quello che il giudice op dell’applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen..
Gli articoli 20 e seguenti del d. Igs. 748/1994 delineano quindi un procedimento, giurisdizionale, che si articola in una precisa scansione logico temporale, generalment a concludersi con l’archiviazione del procedimento:
l’accertamento di una violazione in materia di prevenzione infortuni o igiene sul
la possibilità di «eliminare» questa violazione, ottemperando alle prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza (art. 21);
il pagamento di una somma prestabilita;
La verifica giurisdizionale dell’intervenuta estinzione del reato.
Dogmaticamente non sussistono ostacoli alla applicazione anche all’ipotesi in cui si si acceduti alla procedura estintiva, dell’articolo 131-bis cod. pen..
Sotto il profilo pratico, tuttavia, la generalizzata applicazione della causa di non punibi parola a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risol n iendosi nella creazione di un sistema in cui l’indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare l somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema, che condurrebbe ad una controspinta in senso opposto all’ottemperanza al sistema.
Pertanto, si deve ritenere che, in materia di contravvenzioni punite dal d. Igs. 81/2008, causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione in assolutamente limitati in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e seguenti del n. 758/1994 sarebbe teoricamente applicabile ma non è stata attivata per cause non riconducibili all’imputato, ovvero . ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto», sull base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità.
Al di fuori di tali angusti confini si colloca sicuramente il caso, previsto nel pr procedimento, di mancato pagamento della sanzione pecuniaria dopo l’ottemperanza alle prescrizioni, dovendo tale omissione essere valutata negativamente come condotta susseguente al reato (v. Sez. 7, n. 46404 del 18/10/2024, Fionda, n.m.).
3. La doglianza è, in ogni caso, infondata anche nel merito.
Nel caso di specie, la sentenza (pag. 8) ritiene che non possa trovare applicazione la causa di non punibilità invocata, in quanto la pluralità delle violazioni incide sull’offensiv condotta e in particolare sull’entità del pericolo che ne è derivato, certamente non esiguo, relazione all’esposizione di una pluralità di lavoratori a molteplici fattori di rischio valorizzarsi, nel caso di specie, la condotta susseguente al reato, caratterizzata per il Cond da sostanziale inerzia.
Tale motivazione non appare illogica o contraddittoria, ma fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.) la quale ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va indivi alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della c l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza».
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Poiché i reati sono contestati come commessi il 26 novembre 2021, la prescrizione massima interverrà nel novembre 2026.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/06/2025.