Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50235 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo il 31/1/2023 nei confronti di COGNOME NOME
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 7 gennaio 2019, ha assolto NOME dal reato ascrittole, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., e ha revocato le statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1. questione di legittimità costituzionale dell’art. 541 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 11 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede che, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., il giudice decide sulla domanda di condanna delle spese relative all’azione civile. La ricorrente ha ricordato che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 cod. proc. pen., tra cui non rientra quella cui all’art. 131 bis cod. pen. Tale orientamento deve necessariamente confrontarsi adesso con la più recente sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 173 del 12 luglio 2022, secondo cui, quando il giudice penale proscioglie per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., può decidere anche sulla domanda civile restitutoria o risarcitoria nel rispetto dei dirit costituzionali e convenzionali della vittima del reato, oltre che del principio generale di ragionevolezza e di quello, più specifico, di ragionevole durata del processo. Pertanto, alla luce dell’intervento della Corte costituzionale, bisognerebbe accertare la tenuta di costituzionalità anche dell’art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile nel processo penale, a seguito di sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. con condanna ex art. 538 cod. proc. pen. alla restituzione e al risarcimento del danno; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. violazione dell’art. 538 cod. proc. pen. e dell’art. 131 bis cod. pen. alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 12 luglio 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui
prevede che il giudice penale, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art 131 bis cod. pen., decide anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, a norma dell’art. 74 e seguenti cod. proc. pen.
Il 13 novembre 2023 sono pervenute note difensive depositate nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il ricorso, quindi, deve essere deciso dalla Corte di cassazione penale, non trovando applicazione la novella di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 38481 del 25 maggio 2023 (D., Rv. 285036 – 01), secondo cui l’art. 573 citato, introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di part civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
E’ fondato il secondo motivo del ricorso, che va esaminato in via prioritaria per ragioni di ordine logico – giuridico.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 cod. proc. pen., “nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.” (sent. n. 173 del 25 maggio 2022).
Ha errato, dunque, la Corte di appello laddove, nel pronunciare sentenza ex art. 131 bis cod. pen., ha revocato le statuizioni civili in ragione del difetto di una sentenza di condanna.
Quanto al primo motivo deve precisarsi che l’art. 541 cod. proc. pen. prevede che, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile in solido
al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
L’art. 541 cod. proc. pen., quindi, fa discendere la condanna al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla parte civile, dall’accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata dalla stessa parte.
Posto, dunque, che, come detto, per effetto della sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale, il giudice, che emette sentenza ex art. 131 bis cod. pen., è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento, presentata dalla parte civile, deve rilevarsi che l’accoglimento di tale domanda costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la pronuncia del giudice anche in ordine alle spese processuali della parte civile.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è necessità alcuna di un ulteriore intervento della Corte costituzionale, teso ad armonizzare gli artt. 538 e 541 cod. proc. pen. in caso di sentenza ex art. 131 bis cod. pen.
Alla luce di quanto precede è evidente che, nel caso in esame, la Corte di appello era tenuta a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, avanzata dalla parte civile, e a disporre, di conseguenza, il regolamento delle spese processuali nei confronti della stessa parte.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente pe valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presidente