Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
inoltre:
NOME COGNOME P.
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Messina Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudi civile competente in grado di appello.
La difesa della ricorrente ha trasmesso conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragio ricorso.
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, per quanto di interesse in questa sede, assolveva COGNOME NOME per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 1
bis cod. pen. dal delitto di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen., contestatogli per aver minaccia di un male futuro, ingiusto e grave la persona offesa COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione, composto di due motivi, la persona offesa e parte civile COGNOME NOME.
2.1. Con il primo motivo, sono stati denunciati vizio di violazione di legge e vizio di motivazi in ordine all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.. In particolare, d’Appello avrebbe motivato la sua applicazione in modo apparente, con il ricorso a formule assertive, estranee ad una equilibrata disamina delle peculiarità della condotta criminosa, ut a giustificare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte avrebbe poi fon la propria valutazione non solo sui criteri di cui all’art. 133 comma 1 cod. pen., afferenti modalità della condotta ed all’entità del danno o del pericolo, come previsti dall’art. 131 comma 2 cod. pen., ma con riferimento ad elementi diversi ed illegittimi, di cui all’art. comma 2 cod. pen., come il contesto di consumazione della condotta e lo stato di agitazione e preoccupazione dell’imputato.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte d merito non ha adottato alcuna decisione sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle s del grado a seguito della pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto ed avrebb dunque errato nell’applicazione dell’art. 538 cod. proc. pen., così come integrato dalla Cort Costituzionale con sentenza n. 173 del 2022, che impone al giudice che emetta la sentenza ex art. 131-bis cod. pen. di pronunciarsi sulla domanda della parte civile e, conseguentemente, di deliberare sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile, relative al grad giudizio.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.11 primo motivo è inammissibile.
Va condivisa e richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, in quanto priva di effetti pregiudizievoli per detta pa giudizio civile secondo quanto previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di effic della sentenza in sede civile quanto a sussistenza, illiceità penale del fatto e commissione del stesso da parte dell’imputato (sez.5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia, Rv. 273310; Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925).
2.11 secondo motivo è invece fondato.
Nel pronunciare il verdetto liberatorio per il reato contestato, in applicazione della c punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto e pronunciarsi sulle pretese civilistiche al lume della sentenza n. 173 del 12 luglio Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per part tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del dann dalla parte civile. Il collegio condivide, pertanto, il principio di diritto in virtù de di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenz costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 1 pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento pr dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e su la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (sez.6, n 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671).
Compulsato il fascicolo processuale, è stato possibile verificare che la difesa della