Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5533 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5533 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/n6/2025 della CORTE APPELLO di FORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Asti del 21 marzo 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 d.lgs. 285/1992, commessi in Sommariva del Bosco il 19/12/2020.
L’esponente articola due motivi di ricorso: a. omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; b. vizio di motivazione con riferimento alla invocata esclusione del concorso formale eterogeneo tra i reati di cui al capo A) e B) e alla mitigazione del tratta mento sanzionatorio.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv.268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi 13nchE al ricorso per cassazione), prospettando deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono !e richieste.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità, in ragione della complessiva condotta tenuta dall’imputato, il quale, una volta condotto presso il Pronto Soccorso, non solo si è arbitrariamente allontanato dalla struttura sanitaria, rifiutando di sottoporsi ai pre lievi ematici e dei campioni sulle urine, ma ha altresì manifestato un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti del personale sanitario, così evidenziando un comportamento gravemente offensivo. In tale contesto, correttamente la Corte territoriale ha attribuito rilievo anche al curriculum criminale dell’imputato, segnatamente al precedente penale del 2019 per danneggiamento, atti persecutori e lesioni personali, ritenendolo ostativo all’applicazione dell’istituto invocato. Ta valutazione si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo coi. in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto
il requisito negativo dell’abitualità della condotta ricorre allorquando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, da intendersi come quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01). Infine, rilevano i giudici del gravame del merito che il fatto non avrebbe potuto comunque essere ritenuto di particolare tenuità in ragione delle concrete conseguenze prodotte, consistite nel disagio arrecato alla circolazione stradale nonché nella necessità di un intervento articolato da parte degli operanti, elementi che escludono, di per sé, una valutazione in termini di minima offensività della condotta.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del c’ictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 dei 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al rine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, sl è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenut rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/0772022, Deplano, Rv. 283044).
4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è palesemente privo di giuridico fondamento.
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di cui all’art. comma 8, cod. strada come correttamente rilevato dai giudici di merito – costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di cui all’art. 186, comma 7 cod. strada, in quanto il rinvio dell’art. 187, comma 8, cod. strada al comma 7 dell’art. 186 riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Né è configurabile un concorso apparente fra le predette norme in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto
di specialità ai sensi dell’art. 15 cod. pen. atteso cne, mentre la prima punisce la condotta di colui che si rifiuti di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, finalizz ad accertare che la guida del veicolo sia avvenuta sotto l’effetto consegu all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la seconda fa riferir; tento all’ mento della guida in stato di ebbrezza e, dunque, ad un fatto del tutto diver
Con riferimento, infine, al profilo di doglianza relativo alla dosimetria pena, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomen tivo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata deter zione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal gi nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la s sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore al media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al mini edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 2 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME ratore, Rv. 256197-01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 21/01/2026