Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATZORI NOME COGNOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermat sentenza del Tribunale di Oristano del 17 dicembre 2021 con cui NOME era stata condannata alla pena di mesi sei di arresto e d millecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, C
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motiva con riferimento all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui a 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giu tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumib dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj 266590).
Si è specificato che a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilev 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudic motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valuta la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, i di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 181 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di m conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valuta grado di offensività della condotta, l’insistenza dell’imputata nel mettersi al nonostante lo stato di evidente ubriachezza, con volontaria messa in pericolo sicurezza della circolazione, impedita soltanto dal tempestivo intervento degli a e il successivo rifiuto spregiudicato di sottoporsi all’alcoltest. Si tratta di indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressa
considerati dall’art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteti riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle mod all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa d ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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