Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6213 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME
UP – 05/02/2026 R.G.N. 31750/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 31/05/2025 del Tribunale di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino dichiarava COGNOME NOME, imputato del reato di cui all’art. 13, comma 13, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per avere fatto ingresso nel territorio nazionale nonostante il provvedimento di espulsione, non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 131bis cod. pen., e il difetto della motivazione, anche per apparenza, in relazione alla causa di non punibilità.
Il ricorso Ł infondato.
Il Tribunale ha fatto riferimento all’occasionalità della condotta, desunta dall’assenza di precedenti penali, e alla contenuta gravità della medesima, giacchØ eseguita con modalità ‘piuttosto grossolane’, in ragione della circostanza che l’imputato Ł stato colto al valico di frontiera mentre si trovava regolarmente a bordo del treno partito dalla Francia.
3.2. Ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., certamente rileva quale elemento suscettibile di positiva valutazione l’occasionalità della condotta, giacchØ persino il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, il cd. “tempo silente”, può assumere rilevanza, sotto il citato profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397).
3.3. Il Tribunale non ha omesso di considerare l’entità del fatto alla luce delle concrete
circostanze.
In tale contesto, la formula utilizzata per desumere l’esistenza delle caratteristiche di tenuità della condotta Ł comunque tale da consentire di ricostruire l’iter logico seguito, posto che il riferimento alle ‘modalità piuttosto grossolane’ Ł chiaramente riferibile al fatto che l’imputato non ha usato particolari stratagemmi o ‘accortezze’, indicative di una personalità non rassicurante sotto il profilo della pericolosità sociale, per fare reingresso nel territorio nazionale.
3.4. Ne deriva che la soluzione prescelta non Ł sindacabile in questa sede: la decisione non Ł affetta da vizi di inosservanza della legge penale o motivazionali rilevabili in sede di legittimità.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME