Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 885 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Stoccarda il DATA_NASCITA
parte civile costituita nel procedimento a carico di
COGNOME nato il DATA_NASCITA a Nicosia
avverso la sentenza resa il 8/4/2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Sentiti l’AVV_NOTAIO INDIRIZZO per la parte civile ricorrente, che ha insistito nel ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese, e l’AVV_NOTAIO in difesa dell’imputato che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Enna il 13 novembre 2019, che aveva dichiarato la responsabilità di COGNOME in ordine al reato di appropriazione indebita di una motozappa di proprietà di COGNOME NOME, da lui detenuta per effettuare delle riparazioni, ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 131 bis codice penale perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio .
2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile NOME COGNOME NOME deducendo:
2.1 violazione dell’articolo 131 bis cod.pen. in relazione agli articoli 646, 61 numero 11 e 133 cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alla particolare tenuità dell’offesa non configurabile nel caso in esame per la modalità della condotta.
2.2 violazione di legge e mancanza di motivazione derivante dall’omesso esame della produzione documentale e della prova testimoniale in ordine alla particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del valore patrimoniale del bene sottratto.
2.3 violazione di legge e mancanza di motivazione per l’omesso esame della prova testimoniale in ordine al valore anche affettivo del bene sottratto.
2.4 violazione di legge e inapplicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatt ordine ai reati ad effetti permanenti, considerato che nella fattispecie in esame il bene non è stato ancora restituito al legittimo proprietario.
2.5 mancanza di motivazione sul requisito della particolare tenuità dell’offesa.
3.11 ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
L’impugnazione è stata proposta dalla sola parte civile esclusivamente per gli effetti della sentenza impugnata, mentre in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la parte civile non è legittimata ad interloquire e ad impugnare le statuizioni penali della sentenza, se non sotto il profilo delle conseguenze che le stesse possono riverberare sulle statuizioni civili. Nel caso di specie tuttavia nessun accenno alle statuizioni civili della sentenza e all’azione fiisarcitoria viene fatto nell’atto di impugnazione, che deve pertanto ritenersi inammissibile.
A questo primo profilo di inammissibilità se ne aggiunge un éec-ef+d3 poiché secondo la giurisprudenza di legittimità è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 21906 del 21/02/2018 Ud. (dep. 17/05/2018 ) Rv. 273310 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 13801 del 16/10/2017 Ud. (dep. 23/03/2018 ) Rv. 272838 – 0)
Deve in effetti rilevarsi che in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero la statuizione penale assolutoria non può essere modificata e , sotto il profilo strettamente civilistico, la sentenza non cagiona pregiudizio nei confronti della parte civile costituit poiché ai sensi dell’art. 651 bis cod. proc.pen. “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento dei danni..”.
4.L’inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle4mmende, in ragione del grado di colpa nel proporre l’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
Sergi COGNOME
Roma 16 novembre 2022
il consigliere estensore
COGNOME
Il Presi ente
NOME,NOME COGNOME
COGNOME
NOME