Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso è inammissibile
Il concetto di particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più rilevanti del diritto penale moderno, finalizzato a deflazionare il sistema giudiziario per condotte di scarso rilievo offensivo. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e deve scontrarsi con i rigidi limiti del giudizio di legittimità.
I limiti del giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Il ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza indicare specifici travisamenti probatori, è destinato all’inammissibilità. La funzione della Suprema Corte è infatti quella di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione, non di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione della vicenda.
La particolare tenuità del fatto e l’elemento soggettivo
Nel caso analizzato, la difesa sosteneva che la condotta fosse caratterizzata da colpa piuttosto che da dolo, cercando così di far rientrare l’azione nell’alveo della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha però chiarito che tale doglianza, se non supportata da prove oggettive travisate, costituisce una censura di merito non consentita. L’elemento soggettivo e l’allarme sociale prodotto sono valutazioni che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Recidiva e pericolosità sociale
Un punto cruciale della decisione riguarda l’applicazione della recidiva. La presenza di precedenti penali che evidenziano un’accresciuta pericolosità sociale è incompatibile con il riconoscimento di benefici legati alla scarsa offensività della condotta. Il giudice di appello ha correttamente motivato come il reato commesso fosse sintomatico di una personalità incline alla violazione delle norme, precludendo così ogni clemenza basata sulla tenuità.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha osservato che l’ammissione del fatto da parte dell’imputato non è stata frutto di un sincero ravvedimento, bensì una scelta obbligata derivante dalla incontrovertibilità degli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine. La confessione resa solo quando il quadro probatorio è ormai cristallizzato non ha valore ai fini della riduzione della pena.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sorretto da una motivazione lineare, coerente e logica. I giudici di merito hanno esaminato esaurientemente i dati probatori, dando atto della pericolosità del soggetto e della gravità relativa del reato. La mancanza di specificità nei motivi di ricorso e il tentativo di sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come scudo in presenza di una recidiva accertata e di una condotta che manifesti pericolosità sociale. Il rigore della Cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi basati sul merito serve a preservare la funzione nomofilattica della Corte, impedendo che il terzo grado di giudizio diventi una mera ripetizione dell’appello.
Si può chiedere una nuova valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità e della logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o le prove già valutati nei gradi precedenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il giudice riscontra una pericolosità sociale del soggetto, spesso legata alla recidiva, o quando la condotta non è considerata di scarso allarme sociale.
La confessione garantisce sempre le attenuanti generiche?
No, se la confessione avviene solo perché le prove raccolte dalle autorità sono ormai schiaccianti e incontrovertibili, il giudice può legittimamente negare le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1119 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1119 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazion lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specif travisamenti di emergenze processuali (in particolare, la difesa, nel criticar mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c pen., non indica le prove che sarebbero state travisate dal giudice del merit ma si limita a sostenere che la condotta di COGNOME sia stata caratterizzata un elemento soggettivo assimilabile alla colpa piuttosto che al dolo, e che stessa abbia prodotto solo un limitato allarme sociale);
Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura de provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei da probatori (in particolare, il giudice di appello’ da un lato, ha dato atto, a dell’applicazione della recidiva, dell’accresciuta pericolosità sociale di Gur per come evidenziata dal reato commesso; dall’altro lato, ha notato, al fi della negazione delle circostanze attenuanti generiche, che l’ammissione del fatto da parte di COGNOME fu dovuta alla incontrovertibilità dell’accertame compiuto dalle Forze dell’ordine);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.