Particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso in Cassazione
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più rilevanti del diritto penale moderno, permettendo l’esclusione della punibilità per condotte che, pur costituendo reato, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 42072/2023 chiarisce che l’accesso a questo beneficio non è automatico e richiede una difesa tecnica rigorosa.
Il caso: falsità in atti e ricorso generico
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di cui agli artt. 483, 48 e 480 del codice penale, oltre alla violazione del D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma negando il proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l’esimente prevista dall’art. 131-bis c.p. in ragione della presunta scarsa gravità dell’illecito.
Particolare tenuità del fatto e requisiti di ammissibilità
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso presentato era inammissibile. Il motivo centrale di questa decisione risiede nella genericità delle doglianze difensive. Per contestare validamente il diniego della particolare tenuità del fatto, non è sufficiente invocare genericamente la norma, ma è necessario smontare le argomentazioni giuridiche utilizzate dalla Corte d’Appello.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione strutturata per negare il beneficio, legata alla natura dei reati di falso commessi. Il ricorrente, invece di offrire elementi concreti per dimostrare l’esiguità del danno o delle modalità della condotta, si è limitato a una critica astratta.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era priva di ancoraggio alle ragioni giuridicamente corrette espresse nel provvedimento impugnato. Quando una Corte d’Appello nega la particolare tenuità del fatto con una motivazione logica e coerente, il ricorso di legittimità deve necessariamente confrontarsi con quegli specifici passaggi. La mancanza di questo confronto rende il motivo “indeducibile”, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Inoltre, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla tenuità dell’offesa è un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte hanno portato non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la particolare tenuità del fatto non può essere utilizzata come una clausola di stile per tentare di sfuggire alla condanna in ultima istanza. È indispensabile che la difesa provi, sin dai gradi di merito, l’esistenza di presupposti oggettivi che rendano la condotta realmente priva di un significativo disvalore sociale, evitando ricorsi meramente dilatori o generici.
Quando un ricorso per particolare tenuità del fatto è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non contestano specificamente le ragioni giuridiche per cui il giudice d’appello ha negato il beneficio.
Quali reati erano contestati nel caso analizzato dalla Cassazione?
L’imputato era accusato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e dichiarazioni mendaci secondo il D.P.R. 445/2000.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42072 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42072 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARAD( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ravenna ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per i reati di cui agl artt. 483 cod. pen. e 76 D.P.R. 28/11/2000 n. 445, artt. 48 e 480 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di leg e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.indeducibile perché fondato su motivi del tutto generici e privi di ancoraggio alle ragioni giuridicamente corrette – per cui la Corte di appello ha negato il proscioglimento invocato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.