Particolare tenuità del fatto: No al beneficio se l’attività è professionale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di particolare tenuità del fatto e di attenuanti generiche, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. La decisione sottolinea come la professionalità dimostrata nell’attività illecita, anche se desunta da elementi come la quantità di merce, possa precludere l’applicazione della causa di non punibilità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per la violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171-ter, L. 633/41), a causa della detenzione e commercializzazione di un notevole numero di supporti audiovisivi contraffatti. La condanna, emessa dal Tribunale, veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel valutare i presupposti per l’applicazione di tali istituti.
La Valutazione della Corte sul diniego della particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso è stato respinto dalla Cassazione, che ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. valorizzando la professionalità dimostrata dall’imputato nell’attività illecita. Tale professionalità era stata desunta dal “notevole numero di supporti contraffatti” rinvenuti.
La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione sulla tenuità del fatto, il giudice deve fare riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p., tra cui la capacità a delinquere del reo. Non è necessario un esame analitico di tutti i parametri, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi. In questo caso, la quantità del materiale illecito è stata considerata un valido indicatore dell’intensità dell’elemento soggettivo e della professionalità della condotta, elementi che ostano alla qualificazione del fatto come “particolarmente tenue”. Le argomentazioni della difesa sono state quindi liquidate come un tentativo di rivalutare il merito della vicenda, inammissibile in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva escluso le attenuanti generiche evidenziando la gravità del quadro probatorio a carico dell’imputato e la genericità della richiesta difensiva, priva di specifiche indicazioni a supporto.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione di pena. In assenza di tali elementi, il diniego del giudice è pienamente legittimo. Anche in questo caso, il ricorso dell’imputato si è limitato a una critica della valutazione di merito, senza individuare vizi di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché le censure proposte non vertevano su una reale violazione di legge o su un vizio logico della motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di rilettura dei fatti. La valutazione sulla professionalità dell’imputato, così come quella sull’assenza di elementi positivi per le attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato che l’approccio dei giudici di appello era coerente con i principi giurisprudenziali consolidati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti pratici. In primo luogo, consolida l’orientamento secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile quando la condotta, seppur di modesto valore economico, rivela una certa professionalità e abitualità. Elementi come la quantità di merce possono essere legalmente utilizzati per inferire tale professionalità. In secondo luogo, ricorda che la richiesta di attenuanti generiche non può essere una formula di stile, ma deve essere supportata da elementi specifici e positivi, poiché la sola assenza di precedenti penali non è più un fattore determinante per la loro concessione.
Quando un giudice può negare l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Un giudice può negare il beneficio della particolare tenuità del fatto quando valuta negativamente la capacità a delinquere del reo e l’intensità del suo dolo. Nel caso specifico, la professionalità dimostrata nell’attività illecita, desunta dal notevole numero di supporti contraffatti, è stata considerata un elemento ostativo alla concessione.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena, e la richiesta della difesa deve essere specifica e non generica.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dalla difesa non denunciavano reali vizi di legge o di motivazione, ma si limitavano a proporre una personale e diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Tale attività di riesame del fatto è preclusa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 8 maggio 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del 18.6.2019 del tribunale di Catania con la quale NOME era stato condannato in relazione all’art. 171 ter comma primo lett. a) e d) della L. 633/41 e smi.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen. e per i medesimi vizi in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte ha motivato il diniego contestato41 primo motivo considerando, a fini di valutazione della capacità criminale e quindi dell’intensità dell’elemento soggettivo, la professionalità mostrata nell’attività illecita e desunta dal notevole numero di supporti contraffatti CiSPPttzpuigrizita1; motivazione conforme al principio per cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilit per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod, pen., il giudizi sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – n. 55107 del 08/11/2018 Ud. (dep. 10/12/2018 ) Rv. 274647 – 01). Per cui la censura proposta trascura tale regola e propone una personale rivalutazione di dati in funzione della invocata concessione.
Quanto al secondo motivo la corte alla luce del grave quadro emerso a carico ha coerentemente escluso l’esistenza di presupposti per la cpncessione delle generiche altresì evidenziando la assenza di indicazioni in tal senso da parte del difensore così da sottolineare quindi la genericità della richiesta. Invero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 – 01). Di contro la deduzione difensiva è meramente rivalutativa e come tale inammissibile.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 1.86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il C nsigliere estei sor i a
Il Presidente