Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, previa riduzione del trattamento sanzioNOMErio, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità commessa dal privato in atto pubblico;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, perché:
sotto un primo profilo, la questione (pur formalmente prospettabile in relazione alla cornice edittale prevista per il reato all’epoca della pronunzia della sentenza di primo grado) non è stata dedotta con i motivi di appello e, per l’effetto, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (arg. da Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665893);
sotto un secondo profilo, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione ad una specifica deduzione prospettata dall’appellante, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (arg. da sez.4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096);
e, sotto un terzo profilo e di conseguenza, l’apprezzamento delle modalità della condotta non consente in ogni caso a questa Corte di ritenere ictu oculi il fatto di “particolare tenuità” in quanto:
il falso certificato di analisi di laboratorio si è inserito in una sequenz procedimentale complessa, col fine di indurre in errore gli organi preposti all’accertamento di profili psico-comportamentali di particolare delicatezza, nell’ interesse della sicurezza pubblica, valore di rilievo costituzionale;
il soggetto, conclamato consumatore di cocaina e con precedenti penali in tema di guida sotto l’effetto di droghe, ha tentato di ottenere ed ha in un primo tempo ottenuto un provvedimento di idoneità alla guida sulla scorta del certificato di laboratorio contraffatto;
l’artificio è stato scoperto solo in virtù di un approfondimento disposto dalle RAGIONE_SOCIALE, che in data 3 febbraio 2017 ne hanno accertato la positività al consumo di stupefacenti, da costui pervicacemente reiterato.
E a ciò si aggiunga la ricorrenza di precedenti penali, fattori tutti che non depongono, in alcun modo, per l’occasionalità e l’assoluta marginalità della condotta;
Osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto
dell’imputato ma rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condanNOME» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01); tale principio è estensibile alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso call’appellante – che invero non si trae dai motivi di appello e dalle conclusioni rassegnate dalla difesa in sede di discussione – non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis cod. perì.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023