Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10774 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10774 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caltavuturo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del GIP del Tribunale di Termini Imerese letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso “straordinario” avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha archiviato il procedimento a carico del COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 334 cod. pen., per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-b cod. pen.
Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge per mancanza di una rigorosa valutazione sulla finalità esclusiva di favorire il proprietario violazione degli artt. 187,192 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Convenzione Edu anch
a fronte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni esposte nell’atto di opposizione in cui si contestava la sussistenza del fatto.
Sottolinea l’interesse del ricorrente ad ottenere l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato, già manifestato in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto avanzata dal P.m., avuto riguardo al pregiudizio connesso all’archiviazione con tale formula rispetto a quella con formula liberatoria richiesta, trattandosi di ordinanza equivalente ad una sentenza tant’è che è ricorribile per cassazione, e, a differenza di quanto affermato dal GIP, non risponde al vero che l’indagato non possa rinunciare all’archiviazione del procedimento per tale causa.
Evidenzia che il 9 gennaio 2025 si era proceduto al contestuale sequestro, penale e amministrativo, dell’impianto di distribuzione di carburanti, ma vi era stata una non corretta individuazione del destinatario dell’accertamento dell’illecito amministrativo, in quanto titolare e rappresentante legale dello stesso è COGNOME NOME e non il ricorrente, sicché quando il Tribunale del riesame ne aveva disposto l’immediata restituzione all’avente diritto il 28 gennaio successivo per avvenuta regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE infrazioni rilevate da parte della titolare, l’indagato non aveva motivo di ritenere che l’impianto non fosse stato dissequestrato. Segnala, inoltre, che il ricorrente si era visto respingere il riesame proposto avverso il sequestro preventivo adottato nei suoi confronti per mancanza di interesse alla restituzione dei beni, essendone titolare la COGNOME, sicché quando il 9 aprile 2025 erano stati comunicati gli esiti regolari RAGIONE_SOCIALE analisi del carburante aveva ritenuto che fossero venuti meno i presupposti del sequestro amministrativo e conseguentemente non aveva consapevolezza di aver tenuto una condotta diretta a favorire il proprietario del bene.
Rileva, pertanto, che sul profilo del dolo specifico l’ordinanza è incorsa in violazione di legge, non avendo tenuto conto dei rilievi formulati nell’atto di opposizione e della necessaria contemporaneità della condotta e dell’effettività del vincolo imposto sul bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni,
Va premesso che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, nOn
essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione, Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284139). Tale impostazione, che correttamente ha riguardo alla natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto-che presuppone l’accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue- ed alla prevista iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, deve, tuttavia, tener conto anche dell’interesse a ricorrere, che va valutato in rapporto al pregiudizio effettivo per l’indagato derivante dall’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel certificato del casellario giudiziale, come indicato anche nel ricorso.
La ricorribilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è, infatti, correlata alla natura sostanziale dell’istituto, che presuppone la valutazione della condotta, RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato e del grado di colpevolezza ovvero di aspetti propri del giudizio di merito, e proprio per tale peculiare natura del provvedimento decisorio è prevista dal comma 1 bis dell’art. 411 cod. proc. pen. una speciale procedura, che garantisce il contraddittorio, nella specie rispettato.
Tuttavia, non va trascurato che, risolvendo il contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463) hanno accolto la tesi della iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nel casellario giudiziario, ma, al contempo, hanno affermato che detta iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare; e ciò in ragione del fatto che l’iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata, come già evidenziato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis cod. pen. ed all’interno del circuito giudiziario (Sez. U, cit. in motivazione).
In particolare, è stato precisato che l’abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore, essendo ostativa solo la serialità RAGIONE_SOCIALE condotte, ed in tale prospettiva si attribuisce rilievo anche agli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen. sul presupposto che il relativo provvedimento deve essere «iscritto nel casellario».
Ne discende che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, consentendo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità.
La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall’art. 131-bis cod. pen. dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellario giudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis T.U.) né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d. Igs. del 2 ottobr 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all’iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131 bis cod. pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità.
Questa Corte ha, pertanto, affermato (Sez. 6 n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285604, richiamata da Sez. 1, n.16666 del 06/02/2025, COGNOME, n.m.) che occorre che sia dimostrato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subito dall’indagato, nella specie non ravvisabile, risultando dedotto, solo in termini generici ed astratti, il pregiudizio derivante dall’iscrizione de provvedimento nel casellario giudiziale e rimarcato l’interesse ad ottenere l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato.
Tuttavia, quand’anche si ritenesse ammissibile il ricorso, dovrebbe rilevarsi che la dedotta violazione di legge, in realtà /scherma la denuncia del vizio di motivazione, in quanto il ricorrente contesta la mancanza del dolo e della specifica finalità di favorire il proprietario del bene.
Si assume che una volta disposta dal Tribunale del riesame la restituzione dell’impianto all’avente diritto ovvero alla moglie del ricorrente, che aveva eliminato ogni irregolarità, e considerato che la sua richiesta di riesame era stata rigettata per mancanza di interesse alla restituzione dei beni, non essendone titolare, il ricorrente non aveva motivo di ritenere che anche i contenitori di carburante non fossero stati dissequestrati, in assenza di precisazioni da parte dei militari che procedettero alla rimozione dei sigilli.
Il motivo, oltre a non essere deducibile, è del tutto infondato, risultando dalla stessa documentazione allegata al ricorso che i contenitori di carburante furono sottoposti a sequestro amministrativo ed affidati al ricorrente in custodia, con la precisazione che avverso il decreto era proponibile opposizione alla RAGIONE_SOCIALE competente, autorità ben diversa dal Tribunale del riesame cui il ricorrente presentò ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo, sicché il dissequestro penale non incideva sul sequestro
amministrativo del carburante, nel frattempo utilizzato dal ricorrente e non reperito all’atto del dissequestro disposto all’esito RAGIONE_SOCIALE analisi sul carburante.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile perché non sorretto da un interesse concreto e attuale con conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 5 marzo 2026