Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 21 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione dei reiterat
precedenti specifici e del limite edittale previsto dall’ad. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen.
La Corte di merito avrebbe, in particolare, affermato la natura abituale della condotta esclusivamente in considerazione delle pregresse condanne per reati contro il patrimonio, senza valutare gli altri elementi rilevanti ai sensi dell’ad 133 cod. pen.
Il difensore del ricorrente, in data 5 luglio 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso e replicato alle conclusio del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La Corte di merito ha erroneamente affermato che la pena edittale previsto dal secondo comma (attuale comma quarto) dell’ad. 648 cod. pen. sarebbe ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto; i giudici di appello non hanno tenuto conto della sentenza n. 156/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ad. 131bis cod. pen. nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità a tutti i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena i detentiva.
Il Collegio intende ribadire che, dopo l’intervento del Giudice delle leggi, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971; da ultimo Sez. 2, n. 20213 del 31/03/2023, COGNOME, non massimata).
La motivazione è erronea anche laddove i giudici di appello hanno ritenuto ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’ad. 131-bis cod. pen. «i reiterati precedenti specifici a carico del prevenuto da cui desumere l’abitualità del comportamento».
La lettura del certificato del casellario giudiziale in atti comprova, invece, che il ricorrente è gravato da un solo precedente penale (sentenza di condanna per il reato di ricettazione emessa in data 10 novembre 2015) con conseguente sussistenza della violazione di legge e del vizio di motivazione dedotti dalla difesa.
Deve essere ricordato, in proposito, che il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’ad, 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso almeno
due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 01).
In considerazione della fondatezza del motivo di ricorso si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. I giudici di appello, applicati i principi indicati, verificheranno se vi siano i presupposti per l’applicabilità dell causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.