Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME in Senegal il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME NOME in Senegal il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 29 Marzo 2023 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa il 15 Marzo 2017 dal Tribunale di Lecce, che ha dichiarato la responsabilità dei tre imputati in ordine al delitto di ricettazione loro rispettivamente ascritto, avente a oggetto diversi beni recanti marchi e segni distintivi contraffatti.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i tre imputati deducendo un unico analogo motivo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione dello specifico motivo di doglianza con cui si invocava la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen..
Osserva il ricorrente che il giudizio in grado di appello si è svolto con il rito cartolare con le conclusioni scritte comunicate alla Corte di merito la difesa aveva invocato il riconoscimento della causa di non punibilità, in ordine al delitto di ricettazione in favore di tutti gli imputati.
Detta richiesta non avrebbe potuto essere avanzata con l’atto di impugnazione poiché prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022 la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non trovava applicazione per le ipotesi di ricettazione e l’atto di appello è stato redatto in epoca precedente alla nuova normativa che ha ampliato il novero dei reati per i quali la stessa può essere riconosciuta.
In seguito alla novella introdotta con la riforma Cartabia, invece, anche la ricettazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 131 bis codice penale.
Osservano i ricorrenti che la merce detenuta dagli imputati era di modestissimo valore commerciale e non sono emersi nella loro condotta elementi idonei a palesare l’abitualità del reato. La Corte ha invece completamente eluso la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. poiché, verosimilmente, ha ritenuto non applicabile detto istituto alla fattispecie della ricettazione, sulla scorta dell’assetto normativo antecedente alla riforma Cartabia.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati.
I ricorrenti lamentano che l’istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non sia stata presa in considerazione dal collegio di merito, che ha omesso ogni esplicita motivazione sul punto.
In effetti il giudizio di appello si è celebrato il 29 Marzo 2023 con contraddittorio scrit e le difese avevano avanzato con le conclusioni scritte istanza di concessione della causa di non punibilità. Trattasi di richiesta al limite della inammissibilità poiché difensori si sono limitati ad invocare il detto istituto, senza indicare gli specifici eleme a sostegno di tale richiesta e senza confrontarsi con le motivazioni addotte dalla sentenza di primo grado.
Deve però osservarsi che in analoga situazione processuale è stato precisato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo l consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti
generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena). (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 01)
Ed infatti in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzioNOMErio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. (Cfr. Sez. 4 – , Sentenza n. 27595 del 11/05/2022 Ud. (dep. 15/07/2022 ) Rv. 283420 – 01, relativa a illecita cessione di stupefacenti, in cui la motivazione implicita circa l’assenza della particolare tenuità è stata desunta dalla diversa tipologia delle sostanze, suddivise in dosi, e dalla condizione dell’imputato quale soggetto munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari allontaNOMEsi dal luogo di residenza provvisoria per svolgere attività di spaccio).
Nel caso in esame la Corte di appello non ha fornito specifica risposta sul beneficio invocato, ma ha comunque implicitamente negato il riconoscimento di detta causa di non punibilità, laddove a pagina quattro della motivazione, ha osservato che non poteva neppure configurarsi l’ipotesi della speciale tenuità del fatto prevista dal quarto comma dell’articolo 648 cod.pen..
Al riguardo la Corte ha evidenziato, richiamando la specifica motivazione resa sul punto dal Tribunale, non soltanto il valore obiettivo dei beni ricettati, non di infima rilevanz ma anche la negativa personalità dei tre imputati odierni ricorrenti, già gravati da precedenti penali specifici che inducono a ritenere ragionevolmente non episodica l’attività di cessione di prodotti con marchi contraffatti dagli stessi espletata.
Tale motivazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e deve ritenersi preclusiva del riconoscimento della causa di non punibilità invocata in modo generico con l’atto di appello, poiché evidenzia l’entità del pregiudizio e il carattere abituale della condotta degli imputati gravati da precedenti specifici.
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende .
Roma 5 marzo 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME