Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49993 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49993 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
DIAGNE NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore di DIAGNE NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto NOME, NOME e NOME responsabili del reato di cui all’art cod. pen. dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati pe reato di cui all’art. 474 cod. pen. perchè estinto per prescrizione.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME, lamentando l’erroneità ed illogicità della motivazione in relaz alla richiesta., di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto ta prevedeva la applicabilità della causa di non punibilità ai reati puniti co minima edittale non superiore a due anni, per cui in tale novero rientrava a il reato di ricettazione ex art. 648 comma 1 cod. pen.: il principio del favor rei imponeva di considerare applicabile al caso di specie la norma come modifica dal D.L. 150/22, trattandosi di norma sostanziale ex art. 2 comma 4 cod. pen.
Propone ricorso il difensore di NOME, identico al ricors proposto nell’interesse di NOME.
Propone ricorso il difensore di NOME NOME, identico al ricorso pro nell’interesse di NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Infatti, quanto all’unico motivo di ricorso, la sentenza di appel evidenziato che il titolo di reato (art. 648, comma primo, cod. pen.) è ostat riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del Tuttavia, successivamente, il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta ri Cartabia) ha esteso l’ambito di applicabilità della causa di non punibilità d discute ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel m a due anni di reclusione (tra i quali rientra, appunto, la ricett indipendentemente dal massimo edittale.
Come osservato dalla sentenza di questa stessa sezione (n. 46079 del ottobre 2023, Musicco, n.m.), trattandosi di istituto sostanziale di f inquadrabile tra le cause di non punibilità, trova applicazione l’art. 2, quarto, cod. pen., con la conseguenza che l’estensione dell’ambito applicazione dell’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. alle nuove fig delittuose ricavabili quoad poenam ha effetto retroattivo relativamente ai procedimenti pendenti per reati commessi prima dell’entrata in vigore de novella, cioè fino al 29/12/2022. Premessa, dunque, la astratta applicabilità
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Ciò in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello (Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01; Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01), con la precisazione che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione però che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, COGNOME; Sezione 2, 29/3/2023, COGNOME; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118 – 02).
Nel caso in esame, negli atti di appello la questione, appena accennata, era posta in termini del tutto generici, facendo riferimento soltanto al modesto valore commerciale degli oggetti in sequestro, di talché la richiesta deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; pertanto, la doglianza esposta nel ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata, tanto più a fronte della motivazione della Corte di appello che, nell’escludere la sussistenza dell’ipotesi di cui al comma 2 (ora 4) dell’art. 648 cod. pen. e la concessione dell’attenuante di cui al’art. 62 n.4 cod. pen., aveva evidenziato il numero dei capi di abbigliamento con marchio contraffatto (100 paia di scarpe e 21 giubbini, come da capo di imputazione); il ricorso, invece, si limita ad affermare l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., senza evidenziare in alcun modo in base a quali elementi di fatto la norma dovrebbe essere applicata.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissib ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condanna pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2023