Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49723 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Catania, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata formale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria del 04/10/2023, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/12/2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ragusa in data 13/07/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine al restante reato di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. (capo B) nella misura di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 50 di multa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. per aver ritenuto il fatto non riqualificabile a norma dell’art. 712 cod. pen., finendo per disconoscere il dictum di Corte cost. n. 156/2020.
3. Il ricorso è fondato.
Con il terzo motivo di appello la difesa aveva chiesto che il fatto di cui al capo B) venisse riqualificato ai sensi dell’art. 712 cod. pen., e che, conseguentemente, l’imputato venisse prosciolto ex art. 131-bis cod. pen., ritenuto applicabile nella specie in ragione delle modalità della condotta, tali da generare un’offesa minima al bene giuridico protetto (n. 7 borse griffate) e alla non abitualità del comportamento (l’imputato è incensurato).
L’atto di appello era stato depositato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l’applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Ciò significa che, tra la presentazione dell’atto di appello e la celebrazione del giudizio di secondo grado, la causa di non punibilità in questione è divenuta applicabile anche in relazione al delitto di ricettazione, prescindendo dalle ipotesi di riqualificazione di tal fattispecie nella contravvenzione di incauto acquisto.
La Corte territoriale, nella fattispecie, ha escluso l’applicabilità dell’istitu in parola semplicemente per aver ritenuto il fatto contestato come non riqualificabile a norma dell’art. 712 cod. pen., e, argomentando a fortiori
l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto superfluo qualsiasi esame, ai fini del giudizio di meritevolezza, delle concrete modalità della condotta, dell’intensità dell’offesa e dell’abitualità o meno del comportamento.
In tal modo, in modo del tutto inopinato, è stato di fatto disconosciuto il dictum della Corte costituzionale n. 156/2020, con conseguente violazione di legge e correlato vizio motivazionale nei termini denunciati dal ricorso.
L’impossibilità di rilevare direttamente in questa sede i presupposti di applicabilità della speciale causa di proscioglimento invocata stante la necessità di ulteriori accertamenti fattuali rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971) impone una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto, finalizzato ad accertare la ricorrenza delle condizioni o meno per l’applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma il 07/11/2023.