Particolare tenuità del fatto: i limiti nella resistenza a pubblico ufficiale
La particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la deflazione del sistema penale, permettendo di non punire condotte che, pur essendo reati, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la sua applicazione non è indiscriminata e deve scontrarsi con i limiti temporali e qualitativi imposti dal legislatore.
Il caso in esame
Un cittadino è stato condannato nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo la tesi difensiva, la condotta avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità, portando così all’assoluzione dell’imputato.
La decisione della Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha riscontrato un difetto di specificità nei motivi presentati, in quanto il ricorrente non ha saputo confutare le argomentazioni già espresse dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già motivato ampiamente perché la condotta non potesse essere considerata tenue, basandosi sulle modalità concrete dell’azione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su due pilastri giuridici. In primo luogo, la Corte ha evidenziato che il ricorso era aspecifico: la difesa si era limitata a invocare la particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso tale possibilità. In secondo luogo, i giudici hanno richiamato il quadro normativo vigente al momento della commissione del reato. All’epoca dei fatti, l’ordinamento prevedeva un divieto legislativo esplicito che impediva l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Tale sbarramento normativo rende irrilevante qualsiasi valutazione sulla gravità concreta dell’episodio, poiché la legge precludeva a monte l’accesso al beneficio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’invocazione di cause di non punibilità deve essere supportata da una critica puntuale alla decisione di merito e deve rispettare i limiti edittali e temporali della norma. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come la resistenza a pubblico ufficiale rimanga una fattispecie presidiata con rigore dal legislatore, limitando gli spazi di discrezionalità del giudice laddove sussistano divieti normativi chiari.
Si può sempre chiedere la particolare tenuità del fatto per la resistenza a pubblico ufficiale?
No, l’applicazione dipende dal quadro normativo vigente al momento del fatto, che in passato prevedeva un divieto esplicito per questo specifico reato.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è considerato aspecifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione e conferma la sentenza precedente.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità e, comunque, la vigenza, al momento del fatto, del divieto legislativo di applicare l’art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.