Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5761 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5761 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nei confronti di
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COGNOME NOME, nata a Forlì del Sannio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo giudizio; lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/04/2025, il Tribunale di Vasto assolveva COGNOME NOME dai reati di cui all’art. 7, comma 2, dl n. 4/2019, conv. in I n 26/2019 contestati alla predetta ai capi a) e b) dell’imputazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che i contenuti motivazione della sentenza impugnata riportavano l’apparenza della motivazione che viola il disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod.pen., in quanto la motivazione espressa a fondamento del riconoscimento della causa di non punibilità si connotava quale mera formula di stile; osserva che per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 -bis cod.pen. è necessaria una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 131, comma 1, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibili e dell’entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa dal reato (SU Tuskaj), mentre la sentenza impugnata non si era uniformata ai tali principi esegetici; la decisione, in particolare, non aveva fatto leva sulle modalità del fatto, sintomatiche della gravità dell’offesa (due diversi episodi con indebita percezione complessiva di euro tremila); il Tribunale, poi, aveva dato rilievo a comportamenti esterni dell’imputata e non aveva spiegato perché il danno di euro tremila prodotto nei confronti dell’Erario poteva connotarsi come esiguo.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo
La Difesa dell’imputata ha depositato memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen. e successiva memoria di replica, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
L’art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs 16 marzo 2015 n. 28, disciplina la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La norma, sottoposta a successive modifiche, attualmente stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena non
superiore nel minimo a due anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena (così modificato l’art. 131-bis, primo comma ad opera dell’art. 1, comma 21, I n. 134 del 2021), la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato” (elemento di valutazione introdotto dall’art. 1, comma 21, I n. 134 del 2021) l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.
Il legislatore ha limitato il campo d’applicazione dell’istituto in relazione all gravità del reato, desunta dalla entità della pena edittale ed alla non abitualità del comportamento. La norma, poi, oltre allo sbarramento del limite edittale richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 01).
Il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità de danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, con attribuzione di rilievo anche alla condotta susseguente al reato (come detto, a seguito della modifica ad opera dell’art. 133-bis, primo comma ad opera dell’art. 1, comma 21, I n. 134 del 2021). La norma finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.
L’esiguità del disvalore del fatto è frutto, pertanto, di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno, alla colpevolezza» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccirniglio, Rv. 266595).
Va ricordato, poi, che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591 – 01), ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. E la condotta susseguente al reato può essere valorizzata nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 – 01) e che la stessa può rilevare ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023 Rv. 284617 — 01).
Ed è stato, inoltre, chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., i comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv.266591 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).
Nella specie, la sentenza impugnata non ha correttamente valutato il profilo attinente alla particolare tenuità dell’offesa, omettendo una valutazione complessiva della vicenda ed esprimendo una motivazione meramente assertiva e, quindi apparente, sul punto.
Il Tribunale si è limitato a richiamare la condotta illecita contestata (percezione indebita del reddito di cittadinanza in misura superiore a quanto effettivamente spettante), attribuendo rilievo, in maniera assertiva, alla misura dell’indebito percepito, senza, però, precisarne e valutarne l’importo e senza argomentare in ordine alle ragioni giustificatrici della valutazione di particolare tenuità dell’offesa, dando, inoltre rilievo anche a fatti non rilevanti, quali un successiva vertenza dell’imputata con il proprio datore di lavoro.
Il vizio motivazionale rilevato integra, quindi, il vizio dedotto e comporta l’annullamento sul punto della sentenza impugnata.
L’affermazione di responsabilità deve dichiararsi irrevocabile, ai sensi dell’art. 624 cod.pen, essendosi determinato il giudicato sull’accertamento del “fatto-reato” e sulla responsabilità dell’imputata (cfr Sez.3, n.38380 del 15/07/2015, Rv.264796 – 01; Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.
Così deciso il 11/12/2025