Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per un reato stradale, in cui la Suprema Corte ha ribadito come la presenza di precedenti specifici possa precludere l’accesso a questo beneficio.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Un automobilista, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dal Codice della Strada, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che i giudici di merito avessero respinto la richiesta con una motivazione insufficiente riguardo ai precedenti penali, considerati ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una sentenza di non luogo a procedersi, valorizzando la presunta scarsa gravità della condotta tenuta.
La Particolare Tenuità del Fatto e il Limite dell’Abitualità
L’articolo 131-bis del codice penale stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità. Tuttavia, la stessa norma prevede delle cause ostative, tra cui l’aver commesso reati della stessa indole. Questo limite si fonda sul concetto di ‘abitualità della condotta’.
La legge intende così evitare che soggetti che delinquono ripetutamente, anche per fatti di modesta entità, possano sistematicamente sottrarsi alla sanzione penale. La valutazione sull’abitualità non è meccanica, ma spetta al giudice, che deve verificare se i reati commessi in precedenza presentino ‘caratteri fondamentali comuni’ con quello per cui si procede.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente corretta e priva di vizi logici. La decisione di negare la particolare tenuità del fatto era solidamente ancorata a un dato oggettivo: l’imputato aveva a suo carico ben due condanne definitive per lo stesso reato, ovvero guida in stato di ebbrezza.
Secondo la Corte, questa circostanza faceva emergere in modo palese un ‘principio di abitualità della condotta’. L’imputato, essendo già stato condannato due volte per lo stesso illecito, doveva essere perfettamente consapevole della rilevanza penale del suo comportamento. La sussistenza di precedenti così specifici è stata considerata un ostacolo insuperabile all’applicazione del beneficio, in quanto dimostra una tendenza a ripetere la medesima violazione di legge. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sent. n. 27323/2017) per sottolineare come l’identità dell’indole dei reati debba essere valutata in concreto, e nel caso di specie, trattandosi dello stesso identico reato, ogni dubbio era fugato.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per i recidivi. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e recenti, assume un peso decisivo nella valutazione del giudice. La decisione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito: la clemenza prevista dall’art. 131-bis è riservata a episodi isolati e genuinamente lievi, non a comportamenti che, pur singolarmente modesti, rivelano un’inclinazione a violare la legge.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
No, se i precedenti penali sono per lo stesso reato. Come chiarito dalla Corte, la presenza di precedenti specifici integra l’ ‘abitualità della condotta’, un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa si intende per ‘abitualità della condotta’ ai fini dell’art. 131-bis cod. pen.?
Si intende la ripetizione di reati che presentano caratteri fondamentali comuni. Nel caso specifico, avere già due condanne definitive per guida in stato di ebbrezza è stato considerato sufficiente a dimostrare un comportamento abituale, impedendo l’applicazione del beneficio.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al reato di cui all’art.186, comma 7, CdS. L’esponente lamenta violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di rigetto del motivo di appello con cui si era richiesta l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., con sentenza di non luogo a procedersi per la particolare tenuità del fatto. Si lamenta una valutazione sommaria ed insufficiente dei precedenti indicati quali ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata reca congrua motivazione del tutto priva di vizi di illogicità manifesta, nonché giuridicamente corretta. I giudici di merito hanno motivato il diniego dell’applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, in quanto l’imputato vantava a suo carico già due condanne definitive per guida in stato di ebbrezza e che pertanto ben doveva essere consapevole della rilevanza penale della condotta. La sussistenza dei precedenti specifici faceva emergere un principio di abitualità della condotta, che induceva a non accogliere la richiesta di sussunzione del fatto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod.pen.
La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., l’identità dell’indole d reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107 – 01).
Tale accertamento è stato adeguatamente compiuto nel caso di specie, come si è detto, trattandosi di precedenti inerenti allo stesso reato per cui si procede.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.