Particolare tenuità del fatto: quando i precedenti penali la escludono
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un tentato furto in un supermercato e chiarisce come la presenza di precedenti penali specifici possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato in primo grado per il delitto di tentato furto in un supermercato, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello di Firenze. Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso in Cassazione e la questione sulla particolare tenuità del fatto
La difesa dell’imputato sosteneva che il reato commesso fosse di così lieve entità da meritare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come del tutto generico. L’imputato si era limitato a richiamare alcune sentenze della stessa Corte di Cassazione, senza però argomentare in modo specifico perché, nel suo caso concreto, sussistessero i presupposti per la non punibilità e in che modo la decisione della Corte d’Appello fosse errata. Questa genericità è stata uno dei primi motivi che ha portato alla bocciatura del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione centrale della decisione risiede nell’analisi della condotta complessiva dell’imputato, e non solo del singolo episodio delittuoso. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente negato il beneficio valorizzando la “lunga serie di precedenti condanne per reati dello stesso genere”.
Questi precedenti, secondo la Corte, non sono un mero dato statistico, ma “denotano la propensione a delinquere” dell’individuo. Tale propensione integra il cosiddetto “presupposto ostativo dell’abitualità”, una condizione che per legge impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto. In sostanza, il beneficio è pensato per chi commette un reato minore in modo occasionale, non per chi dimostra una tendenza consolidata a violare la legge, anche per fatti di lieve entità. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 9858 del 2024), rafforzando l’idea che l’abitualità del comportamento è un limite invalicabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può limitarsi all’esiguità del danno o del pericolo del singolo reato, ma deve estendersi alla personalità e alla storia criminale del reo. La presenza di precedenti penali specifici e reiterati configura un comportamento abituale che è incompatibile con la finalità dell’istituto. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma l’importanza di argomentare in modo puntuale e specifico ogni motivo di ricorso, evitando formulazioni generiche. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la commissione ripetuta di reati, anche se piccoli, crea un “curriculum” criminale che preclude l’accesso a benefici pensati per episodi isolati e occasionali.
Quando non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, non si applica quando l’autore del reato ha una lunga serie di precedenti condanne per reati dello stesso genere, poiché questa circostanza dimostra una propensione a delinquere e un comportamento abituale, che è una condizione ostativa all’applicazione del beneficio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, oltre ad essere generico nel richiamare precedenti giurisprudenziali, non ha specificato in che modo la decisione impugnata fosse censurabile né ha indicato la sussistenza nel caso concreto dei presupposti per l’applicazione della norma invocata.
Cosa significa che i precedenti penali costituiscono un presupposto ostativo?
Significa che la presenza di numerosi precedenti specifici agisce come un impedimento legale che blocca la possibilità per il giudice di applicare la causa di non punibilità. I precedenti dimostrano un’abitualità nel commettere reati che è incompatibile con la natura occasionale e non grave del fatto che la norma vorrebbe premiare con la non punizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA‘
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato supermercato;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il qual ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inamm perché oltre a essere del tutto generico in quanto si limita a richiam sentenze della Corte di cassazione in argomento, non ha indicato la sussist nel caso concreto dei presupposti per l’applicazione della norma invocata né specificato in che termini la decisione impugnata sia censurabile;
che, in particolare la Corte di merito, nel denegare il beneficio richi ha valorizzato, conformemente a quanto reiteratamente ritenuto da questa Cort di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv. 286154-01 motivazione completa e priva di illogicità manifeste e come tale no censurabil questa sede di legittimità «la sussistenza di una lunga serie di prec condanne per reati dello stesso genere, che denotano la propensione delinquere ostano» e quindi, della sussistenza del presupposto ostat dell’abitualità
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024
Il Presidente