Particolare tenuità del fatto: i limiti della recidiva
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale moderno, poiché bilancia l’esigenza di punizione con il principio di offensività minima. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di applicabilità di questo istituto, sottolineando l’importanza del rigore procedurale e dei precedenti penali dell’imputato.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge in relazione all’art. 131 bis c.p., ovvero la mancata concessione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la scarsa rilevanza dell’illecito commesso.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, è stata riscontrata una carenza di specificità dei motivi: il ricorrente ha riproposto in Cassazione le stesse identiche tesi già esposte e respinte nel secondo grado di giudizio, omettendo di contestare puntualmente le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, è emerso un profilo soggettivo ostativo: la condizione di recidivo reiterato specifico dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso di legittimità, che non può risolversi in una mera ripetizione di quanto già dedotto in precedenza. Una critica “apparente” non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione. Sotto il profilo sostanziale, i giudici hanno ribadito che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando il soggetto presenta una recidiva reiterata e specifica. Tale status, infatti, denota una pericolosità sociale e un’attitudine alla reiterazione del reato che sono incompatibili con la ratio della norma, la quale richiede un comportamento non abituale e un’offesa di ridotto spessore criminale.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza confermano un orientamento rigoroso: l’accesso ai benefici dello Stato non è automatico ma subordinato a precisi requisiti sia oggettivi che soggettivi. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda che la strategia difensiva deve sempre confrontarsi con la storia giudiziaria dell’assistito e con la necessità di una critica argomentata e specifica verso i provvedimenti impugnati.
Quando non si può applicare la particolare tenuità del fatto?
L’istituto non è applicabile se l’imputato è un recidivo reiterato specifico o se il comportamento risulta abituale secondo i criteri del codice penale.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non esercita una critica reale e mirata alla sentenza impugnata.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48615 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata sul motivato diniego dell’applicazione dell’invocata causa di non punibilità, ostandovi lo status di recidivo reiterato specifico dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr idente