Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; rigetto nel resto udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO del Foro di RIMINI in difesa di NOME COGNOME, che si associa alla richiesta del PG.
1.COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 13 febbraio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla Difesa, con cui, il Tribunale di Rimini il 3 maggio 2021, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica ex art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso 1’8 febbraio 20220, entro i primi tre anni dal conseguimento della patente e in ora notturna, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alle pene, principale ed accessoria, di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, che si affida a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura la erronea applicazione degli artt. 186-bis, comma 1, lett. a), e 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. n. 285 del 1992, per non avere riqualificato il fatto nella – meno grave – ipotesi di cui alla lett. a) de richiamata disciplina, punita con la sola sanzione amministrativa; infatti, il risultato dell’alcool-test sarebbe assolutamente inutilizzabile, in quanto il macchinario impiegato per la verifica risulta – sì – essere stato omologato ma non anche sottoposto alla periodica revisione prescritta dall’art. 379, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”). Si richiama l’insegnamento che si trae dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 14 maggio – 5 giugno 2015 e da recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277189, e Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032).
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità in questione, espressamente invocata in appello, avendo la Corte territoriale all’ultima pagina della sentenza valorizzato in senso ostativo la presenza di un precedente per reato estinto a seguito del buon esito dei lavori di pubblica utilità: ciò i contrasto con il principio affermato da recente giurisprudenza di legittimità che si richiama (Sez. 4, n. 32254 del 28/06/2022), stimandola pertinente.
Si sottolinea anche che il novellato art. 131-bis cod. pen. (ex d Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022) ha presupposti più ampli e consente di tenere conto non solo di elementi positivi pre-esistenti (giovane età, incensuratezza, assenza di carichi pendenti, velocità minimale, coefficiente etilometrico contenuto, mancanza di manovre di guida pericolose) ma anche del comportamento
successivo al fatto, dovendo considerarsi che nel caso di specie il ragazzo non ha più commesso alcun illecito.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 3 ottobre 2023 ha chiesto disattendersi il primo motivo di impugnazione, accogliersi invece il secondo ed annullarsi con rinvio in parte qua la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.
1.1. Quanto al primo motivo (con cui si deduce la inutilizzabilità dei risultati dell’alcooltest effettuato con apparecchiatura omologata ma non sottoposta ai periodici controlli), l’orientamento, in effetti più garantista, richiama espressamente dal ricorrente (cioè Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277189: «In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione»; e Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032: «In tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio. (Nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto invece l’implicita accettazione dell’imputato all’utilizzazione degli scontrini dell’alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l’assunzione di una prova contraria)»), è stato successivamente fatto oggetto dalla RAGIONE_SOCIALE di più precisazioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è detto, infatti, tra le altre pronunzie, che «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828) e che «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento
successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro» (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659). Discende il non accoglimento del primo motivo di impugnazione.
1.2. Quanto al secondo motivo (con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), deve darsi continuità al principio di diritto secondo cui «In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna» (Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, NOME COGNOME Cire, Rv. 282270).
La stringata motivazione della Corte di appello invece fa leva sulla – analoga – situazione della estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, ritenuta ex se ostativa in quanto dimostrativa di condotta non occasionale. E’ necessario comunque che i Giudici di merito nuovamente valutino la richiesta difensiva e che a tal fine prendano in considerazione anche eventuali elementi favorevoli sopravvenuti, in quanto la nuova formulazione dell’art. 131bis cod. pen., siccome norma più favorevole, è immediatamente applicabile (come affermato recentemente da Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, COGNOME, Rv. 284975: «La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, , n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato»).
2. Consegue la statuizione in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’art. 131 bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 09/11/2023.