Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19/05/2023
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto che il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che aveva richiesto la trattazione orale del ricorso, non è comparso e ha depositato dichiarazione di adesione alla astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 19 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 25 luglio) ha confermato quella di primo grado, emessa in sede di giudizio abbreviato, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (fatto avvenuto in Ciampino, il 23 gennaio 2017).
In particolare, sulla base RAGIONE_SOCIALE conformi pronunce dei Giudici di merito, risulta che nel corso di un controllo l’imputato non veniva rinvenuto nell’abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari; gli operanti, mentre stavano facendo ritorno verso l’auto di servizio, sorprendevano COGNOME sulle scale di accesso della palazzina condominiale trovandolo in possesso di gr. 0,4 di cocaina. In sede di interrogatorio di convalida, l’imputato sosteneva di essere uscito di casa per riattivare la corrente elettrica e di avere casualmente portato con sé la droga già in suo possesso da diverso tempo.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo si eccepisce la inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’operante che ha riferito quanto appreso dal COGNOME in sede di arresto e non verbalizzate.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata applicazione, espressamente richiesta nei motivi di appello, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la quale sussistevano tutti i presupposti, in considerazione della modesta gravità del fatto e dello stato di incensuratezza dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo, infine, ci si duole della violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello dato avviso all’imputato della possibilità di richiedere l’applicazione di una RAGIONE_SOCIALE nuove pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va confermata in questa sede l’ordinanza adottata dal Collegio alla presente udienza con la quale si è respinta la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso presentata dal difensore di fiducia dell’imputato che ha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Invero, questa Corte ha già affermato che non è consentita l’astensione dalle udienze RAGIONE_SOCIALE da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (da ultimo, Sez. 2, n. 21779 del 18/02/2014, Frattura, Rv. 259707 – 02). Nella specie il reato contestato a COGNOME si prescriverà il 23 luglio 2024, di tal che la dichiarazione di astensione non è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Inammissibili sono il primo e il terzo motivo.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato (e comunque irrilevante).
A prescindere dalla circostanza che le dichiarazioni rese dall’imputato – e riferite dall’operante – avevano la funzione di “giustificare” il motivo dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, e dunque rilevavano in ipotesi a favore del ricorrente, condivide il Collegio l’osservazione formulata dal PG, secondo cui «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia» (Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466 – 02).
3.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, non risulta che l’imputato in sede di appello avesse chiesto l’applicazione di una pena
sostitutiva e la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE nuove pene sostitutive RAGIONE_SOCIALE pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello» (ex multis, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01).
E’, invece, fondato il secondo motivo del ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
4.1. La Corte di appello (pag. 3) ha respinto la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., formulata dalla difesa del COGNOME con l’atto di gravame, con la seguente argomentazione: “il fatto non è di particolare tenuità, tenuto conto che l’imputato, violando le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, più mite rispetto al carcere, ha tradito la fiducia accordatagli dal giudice”. Trattasi di motivazione logicamente errata in quanto riferita in generale alla fattispecie dell’evasione dagli arresti domiciliari, come se per tale reato la disciplina contenuta nell’art. 131 bis cod. pen. non possa mai operare. Al contrario, questa Corte ha precisato che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima» (così, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01). Sotto tale profilo, la Corte territoriale non si è espressa né elementi dai quali dedurre l’insussistenza dei relativi presupposti sono ricavabili dalla sentenza di primo grado, dalla quale risulta solo che l’imputato era incensurato.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. – con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma affinchè valuti, in concreto, l’eventuale sussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità.
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Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Presidente